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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Appello - Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Onere di riproposizione - Portata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'onere di "riproposizione" previsto dall'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (corrispondente all'art. 346 c.p.c.): se le questioni o le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate. La sentenza chiarisce che tale onere fa riferimento all'appellato (resistente) e non all'appellante, e che la riproposizione è dovuta solo per quelle questioni su cui il giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato (per esempio perché le ha ritenute assorbite). Per le domande o eccezioni espressamente respinte in primo grado non opera la possibilità intermedia di "riproposizione/rinuncia": le uniche opzioni sono l'impugnazione (principale o incidentale) o l'acquiescenza, con conseguente formazione di giudicato interno.

La decisione

Il giudice ha deciso che l'obbligo di riproposizione in appello riguarda l'appellato (resistente) e solo le questioni non espressamente decise dal giudice di primo grado. Se il giudice di primo grado ha taciuto o ha ritenuto una questione assorbita, l'appellato deve espressamente riproporla in appello o si considera rinunciata. Invece, per le questioni ed eccezioni che sono state espressamente respinte in primo grado non è applicabile la figura della "riproposizione/rinuncia" prevista dagli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c.: il rimedio è l'impugnazione (principale o incidentale) ovvero l'acquiescenza che produce giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di riproposizione previsto da tale disposizione è riferito all'appellato/resistente e si applica solo alle questioni non espressamente decise dal giudice di primo grado; non si applica alle questioni espressamente respinte.

  • art. 346 c.p.c.

    La disposizione corrispondente del codice di procedura civile è interpretata allo stesso modo: disciplina la riproposizione da parte dell'appellato per le questioni non giudicate espressamente, non impone tale onere all'appellante.

Massime di principio

  • L'onere di riproposizione in appello incombe sull'appellato (resistente), non sull'appellante: chi impugna non deve "riproporre" le questioni già dedotte, salvo che non fossero state deliberate dal giudice di primo grado.
  • Solo le questioni sulle quali il primo giudice si è astenuto dall'esprimersi (es. per averle ritenute assorbite) devono essere espressamente riproposte dall'appellato in appello, altrimenti si considerano rinunciate.
  • Per le questioni espressamente respinte in primo grado non esiste la via della "riproposizione/rinuncia": l'alternativa è impugnare (con appello principale o incidentale) o acquiescere, con formazione di giudicato interno in caso di acquiescenza.
  • In sede di redazione del provvedimento di primo grado è importante verificare se il giudice ha pronunciato espressamente su ciascuna questione: la mancata pronuncia espone alla perdita per rinuncia se si è nella posizione di resistente in appello.
  • Strategia processuale: l'appellato deve controllare attentamente la motivazione di primo grado e riproporre in appello le questioni non decise; l'appellante che intende contestare decisioni esplicite deve ricorrere con impugnazione, non contare sulla figura della riproposizione.

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