Sentenza del 22/02/2022 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Onere di riproposizione - Portata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'onere di "riproposizione" previsto dall'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (corrispondente all'art. 346 c.p.c.): se le questioni o le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate. La sentenza chiarisce che tale onere fa riferimento all'appellato (resistente) e non all'appellante, e che la riproposizione è dovuta solo per quelle questioni su cui il giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato (per esempio perché le ha ritenute assorbite). Per le domande o eccezioni espressamente respinte in primo grado non opera la possibilità intermedia di "riproposizione/rinuncia": le uniche opzioni sono l'impugnazione (principale o incidentale) o l'acquiescenza, con conseguente formazione di giudicato interno.
La decisione
Il giudice ha deciso che l'obbligo di riproposizione in appello riguarda l'appellato (resistente) e solo le questioni non espressamente decise dal giudice di primo grado. Se il giudice di primo grado ha taciuto o ha ritenuto una questione assorbita, l'appellato deve espressamente riproporla in appello o si considera rinunciata. Invece, per le questioni ed eccezioni che sono state espressamente respinte in primo grado non è applicabile la figura della "riproposizione/rinuncia" prevista dagli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c.: il rimedio è l'impugnazione (principale o incidentale) ovvero l'acquiescenza che produce giudicato interno.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
L'onere di riproposizione previsto da tale disposizione è riferito all'appellato/resistente e si applica solo alle questioni non espressamente decise dal giudice di primo grado; non si applica alle questioni espressamente respinte.
art. 346 c.p.c.
La disposizione corrispondente del codice di procedura civile è interpretata allo stesso modo: disciplina la riproposizione da parte dell'appellato per le questioni non giudicate espressamente, non impone tale onere all'appellante.
Massime di principio
- L'onere di riproposizione in appello incombe sull'appellato (resistente), non sull'appellante: chi impugna non deve "riproporre" le questioni già dedotte, salvo che non fossero state deliberate dal giudice di primo grado.
- Solo le questioni sulle quali il primo giudice si è astenuto dall'esprimersi (es. per averle ritenute assorbite) devono essere espressamente riproposte dall'appellato in appello, altrimenti si considerano rinunciate.
- Per le questioni espressamente respinte in primo grado non esiste la via della "riproposizione/rinuncia": l'alternativa è impugnare (con appello principale o incidentale) o acquiescere, con formazione di giudicato interno in caso di acquiescenza.
- In sede di redazione del provvedimento di primo grado è importante verificare se il giudice ha pronunciato espressamente su ciascuna questione: la mancata pronuncia espone alla perdita per rinuncia se si è nella posizione di resistente in appello.
- Strategia processuale: l'appellato deve controllare attentamente la motivazione di primo grado e riproporre in appello le questioni non decise; l'appellante che intende contestare decisioni esplicite deve ricorrere con impugnazione, non contare sulla figura della riproposizione.
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