Sentenza del 06/06/2022 n. 2570 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Notifica a mezzo Pec - Irritualità consegna telematica - Disciplina applicabile. (1° massima). Riscossione - Misure cautelari - Ipoteca e avviso di iscrizione - Comunicazione preventiva - Validità. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Validità della notifica a mezzo PEC di atti tributari secondo l'art. 60 d.P.R. 600/73: se è sufficiente l'indirizzo PEC del destinatario risultante da INI-PEC e se è necessario indicare l'indirizzo PEC del mittente secondo l'art. 3‑bis l. 53/1994. 2) Validità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in relazione all'intimazione di pagamento e se l'assenza della preventiva comunicazione costituisce motivo di ricorso contro misure cautelari (ipoteca) e intimazione di pagamento.
La decisione
1) La notifica telematica dell'atto tributario ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73 è valida se effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante da INI-PEC; non è richiesta la presenza dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri, pertanto l'art. 3‑bis della l. 53/1994, che postula la presenza dell'indirizzo del mittente per determinate notificazioni civili e stragiudiziali, non è applicabile alle notifiche tributarie via PEC. 2) La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ha natura cautelare mentre l'intimazione di pagamento è esecutiva, ma entrambe hanno la funzione di intimare il pagamento al contribuente; perciò, se è presente l'intimazione di pagamento, l'assenza della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non costituisce motivo di ricorso valido contro le misure di riscossione.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973
L'art. 60 disciplina la notifica degli atti tributari a mezzo PEC facendo riferimento all'indirizzo PEC del destinatario risultante da INI-PEC; non impone requisiti relativi all'indirizzo PEC del mittente.
l. 53/1994
L'art. 3‑bis richiede che negli elenchi pubblici (per avvocati e procuratori) consti l'indirizzo del mittente per determinate notificazioni civili e amministrative; la Corte ha ritenuto questa disposizione non applicabile alle notifiche tributarie ex art. 60 d.P.R. 600/73.
d.P.R. 602/1973
Gli articoli disciplinano rispettivamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 50) e l'intimazione di pagamento/esecuzione forzata (art. 77); la giurisprudenza interpreta che, se sussiste l'intimazione di pagamento, l'assenza della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria non inficia l'azione esecutiva.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata per confermare l'interpretazione sull'uso della PEC e sui requisiti di notifica telematica.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata per l'indirizzo sulla funzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sull'efficacia dell'intimazione di pagamento come motivo impeditivo del ricorso.
Massime di principio
- Per le notifiche tributarie via PEC ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73 è determinante l'indirizzo PEC del destinatario risultante da INI‑PEC; l'assenza dell'indirizzo del mittente nei registri pubblici non invalida la notificazione.
- L'art. 3‑bis della l. 53/1994, pur rilevante per notificazioni civili e amministrative di avvocati e procuratori, non si estende automaticamente alle notifiche tributarie regolate da normativa speciale.
- In materia di riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è cautelare mentre l'intimazione di pagamento è esecutiva, ma entrambe perseguono la medesima funzione di sollecitare il pagamento; quindi la presenza dell'intimazione di pagamento rende inefficace, ai fini del ricorso, la mera omissione della preventiva comunicazione ipotecaria.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) che la PEC del destinatario risultante da INI‑PEC sia stata correttamente individuata e utilizzata; b) la presenza e la regolarità dell'intimazione di pagamento; c) eventuali profili sostanziali o di notifica (es. mancata ricezione effettiva) che possano incidere sulla validità dell'atto, poiché la sola carenza formale di dati del mittente difficilmente basta a far dichiarare l'atto inesistente.
- Per contestare efficacemente misure cautelari o esecutive, concentrare i rilievi su vizi sostanziali, sulla violazione di termini procedurali specifici o sull'effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario, piuttosto che su omissioni formali non previste dalla disciplina specifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 335 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 117 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 434 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 6 giu 2022Sentenza del 06/06/2022 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →