Cassazione Penale, Sentenza n. 26173/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Rimini) con quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio della motivazione per mancata assoluzione; (2) violazione di legge e vizio della motivazione per non aver escluso l'aggravante della "più persone riunite"; (3) vizio della motivazione e violazione degli artt. 133 e 81 c.p. in relazione alla determinazione della pena; (4) vizio della motivazione e violazione di legge per non aver escluso la dichiarazione di delinquenza abituale e la conseguente misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e reiterativi di quanto già proposto in appello (c.d. "doppia conforme"). La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse adeguata e logica motivazione, ricostruendo la condotta sulla base di dichiarazioni univoche della persona offesa e del materiale acquisito, e ha inoltre ritenuto che le doglianze sul cumulo/tenuità della pena e sull'aggravante fossero aspecifiche e non confrontassero criticamente la motivazione di secondo grado. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628
comma primo e terzo, n. 1 e 3-bis
Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto sussistere gli elementi tipici del reato, come ricostruito nella motivazione di merito
Codice penale, art. 56
Riguarda il concorso di persone nel reato; utilizzato nell'ambito della qualificazione del fatto e della partecipazione
Codice penale, artt. 110 e 112
Rispettivamente collaborazione nel reato e concorso di persone; richiamati per la ricostruzione della responsabilità
Codice penale, art. 582 e art. 585
Norme richiamate nella imputazione (lesioni, altri reati connessi); richiamate nella motivazione di merito
Codice penale, art. 61
Aggravanti comuni: la Corte d'appello ha valutato e mantenuto l'aggravante contestata, ritenendola sorretta da emergenze istruttorie
Codice penale, art. 576
Riferimento normativo nell'imputazione; la motivazione di merito ha preso in considerazione gli elementi richiesti da tale norma
Principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme"
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
La Corte ha ribadito che il ricorso in cassazione è inammissibile se fondato sugli stessi motivi già proposti e respinti in appello quando la motivazione di merito è adeguata e logica (ossia la c.d. doppia conforme)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto
più sentenze, tra cui Sez. 3 n.18521/2018 Ferri; Sez. 5 n.15041/2018 Barraglia; Sez. 2 n.42046/2019 Boutartour; Sez. 2 n.36104/2017 Mastro; Sez. 5 n.5582/2013 Ferrario; Sez. 2 n.34033/2020 Gangai; Sez. 2 n.12944/2018 Caiffa; Sez. 2 n.46581/2017 Porro
Queste decisioni sono riportate per spiegare i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (es.: non consentito proporre una mera rilettura del merito, esigenze di specificità e confronto critico con la motivazione di appello, criteri di dosimetria della pena, prova dell'abitualità)
Massime di principio
- Se la sentenza di appello conferma quella di primo grado con motivazione adeguata (c.d. "doppia conforme"), il ricorso per cassazione è difficilmente ammissibile se ripropone gli stessi motivi già esaminati in appello
- Per impugnare con successo in Cassazione l'uso di aggravanti o la determinazione della pena occorre un'argomentazione specifica e critica che metta in luce l'illogicità, contraddittorietà o manifesta irragionevolezza della motivazione di merito
- I motivi generici o meramente ricostruttivi del fatto sono inammissibili: il ricorrente deve indicare chiaramente l'errore di diritto o di logica nella motivazione impugnata
- Per contestare la dichiarazione di delinquenza abituale o l'applicazione di misure di sicurezza è necessario confrontarsi con i precisi elementi fattuali e probatori richiamati dal giudice di merito, non limitandosi ad affermazioni generiche
- Nelle impugnazioni relative alla dosimetria della pena è necessario dimostrare l'irragionevolezza o la sproporzione della valutazione del giudice, indicando in che modo la motivazione contravvenga ai criteri legali (art. 133 c.p. ecc.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →