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Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza formatasi sulla sentenza n. 430/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.11.23.

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 430/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per l'importo di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione per l'utilizzo secondo i vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 novembre 2023, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e il riconoscimento delle spese di lite. Ha inoltre formulato una richiesta relativa agli interessi legali, ritenuta estranea al perimetro oggettivo del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificando la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito lo ha accolto limitatamente alla sorte capitale, ordinando al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato e di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli importi riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La richiesta degli interessi legali è stata esclusa perché non compresa nel giudicato da eseguire; analogamente, la condanna alle spese contenuta nella sentenza ottemperanda è stata esclusa dal perimetro dell'azione di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nell'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza esperita davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato verificato quale presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva.

  • art. 475 c.p.c.

    L'attestazione di conformità della sentenza del giudice ordinario è stata considerata ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto di esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il titolo sia passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al contenuto effettivo del giudicato, ma non può estendere l'esecuzione a utilità, interessi o ulteriori pretese non riconosciuti dal titolo.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'effettività dell'ordine di esecuzione, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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