Sentenza n. 2028/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del 29 agosto 2024 di demolizione di manufatti presso una struttura turistica, realizzati senza i necessari titoli edilizi e, secondo il Comune, entro 300 metri dalla battigia senza nullaosta ambientale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordine di demolizione di fabbricati destinati a camere, servizi e bar-pizzeria, pergolati, un manufatto in legno, un muro di contenimento, due pennelli artificiali in mare e una rete metallica. Con il primo motivo ha dedotto violazione della disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale: l’ordinanza non avrebbe indicato con precisione i dati catastali né accertato l’epoca delle opere; alcuni fabbricati sarebbero anteriori al 1° settembre 1967, un fabbricato sarebbe conforme al permesso di costruire del 2021 e al nullaosta ambientale, i pergolati e le strutture in legno sarebbero amovibili e le opere di difesa costiera sarebbero state realizzate dai precedenti proprietari su suolo privato quando la linea di battigia era più lontana. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione degli abusi e la motivazione dell’ordinanza, lamentando anche il lungo tempo trascorso dalla realizzazione e la mancata precisa individuazione catastale dei manufatti e dell’area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In giudizio la società ha inoltre sostenuto che la consulenza tecnica d’ufficio avesse integrato o sostituito la motivazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, che indicava la realizzazione delle opere senza permesso di costruire entro 300 metri dalla battigia e senza il necessario nullaosta ambientale. La mancata indicazione dei dati catastali non ha impedito alla società di individuare i manufatti contestati e costituisce, in tale situazione, un profilo meramente formale; inoltre, la precisa individuazione dell’area da acquisire gratuitamente ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 può essere compiuta con successivi atti dichiarativi e ricognitivi. Sul merito, sulla base della CTU non specificamente contestata nei suoi elementi fattuali, ha accertato che gli edifici attuali differivano sostanzialmente dai manufatti risultanti dai titoli o dalle documentazioni storiche: erano presenti ampliamenti, sopraelevazioni, aumenti di volumetria, cambi di destinazione d’uso e opere stabilmente ancorate al suolo. Il fabbricato assentito nel 2021 non corrispondeva, per consistenza e forma, a quello realizzato. Le opere di difesa costiera erano prive di titolo e i pennelli a mare risultavano realizzati tra il 2019 e il 2023, quando la costa aveva già subito arretramento. Le opere di cui alle lettere d), f) e g) erano state demolite spontaneamente e sono state quindi considerate separatamente. Il TAR ha escluso che la CTU avesse integrato il potere amministrativo, poiché si era limitata a descrivere i manufatti e a verificare l’esistenza dei titoli necessari, fornendo elementi chiarificatori al giudice. Ha respinto anche la censura partecipativa: l’ordine di demolizione è vincolato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio. La natura vincolata del potere esclude inoltre che l’inerzia dell’amministrazione possa fondare un affidamento tutelabile del privato. Spese a carico della società: € 4.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; a suo carico anche le spese della CTU, liquidate separatamente.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
è ius receptum che la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione potrà essere compiuta con atti successivi, “a valle”, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva
La mancata precisa individuazione nell’ingiunzione dell’area di sedime destinata all’acquisizione gratuita non rende illegittimo l’ordine di demolizione, potendo l’individuazione essere effettuata con successivi atti dichiarativi e ricognitivi.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando individua in modo comprensibile le opere contestate e indica le ragioni dell’abuso; l’omessa indicazione dei dati catastali non determina l’illegittimità se il destinatario ha potuto individuare senza incertezze i manufatti interessati.
- La mancata individuazione nell’ingiunzione a demolire dell’esatta area di sedime da acquisire gratuitamente ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 non è causa di illegittimità dell’ingiunzione, poiché tale individuazione può essere effettuata con successivi atti dichiarativi e ricognitivi.
- La consulenza tecnica d’ufficio non integra il potere amministrativo quando si limita a descrivere le opere e a verificare, rispetto alle ragioni già indicate nel provvedimento, la presenza dei titoli edilizi necessari, fornendo al giudice elementi chiarificatori per la decisione.
- La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e non consente al privato di fondare un affidamento tutelabile sulla mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio dei poteri repressivi.
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