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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04582/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un articolato contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato per l’acquisizione di terreni destinati a un più ampio intervento di riassetto e ampliamento ospedaliero. Le parti avevano anche concluso un accordo procedimentale per ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche e amministrative. Successivamente, una deliberazione regionale, adottata nell’ambito della spending review, aveva disposto di non dare corso all’accordo di programma e di sospendere la procedura. La società aveva chiesto l’adempimento delle obbligazioni residue e il pagamento di somme per IVA, oneri e spese anticipate; l’azienda sanitaria, invece, aveva chiesto l’adempimento della controparte o, in subordine, la risoluzione del preliminare e la restituzione delle somme versate, sostenendo che il programma fosse stato cancellato e che la società avesse inadempiuto per mancato trasferimento di ulteriori aree e mancata consegna di una fideiussione. In cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione di legge per erronea interpretazione della delibera regionale, che sarebbe stata in realtà una revoca/annullamento e non una mera sospensione; 2) violazione degli artt. 1353 e seguenti c.c. e 1453 e seguenti c.c., sostenendo che non vi fosse una vera condizione sospensiva e che, comunque, il contratto dovesse ritenersi inefficace, invalido o risolto senza colpa, ovvero sciolto per impossibilità sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché censurava l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati; l’interpretazione dell’atto, se motivata adeguatamente, è riservata al giudice di merito. Ha poi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, perché fondati su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella già ritenuta dal giudice di merito e non validamente contestata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non è sufficiente, da sola, se in realtà si contesta l’interpretazione di un atto amministrativo non normativo senza indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    I criteri di interpretazione dei contratti si applicano anche agli atti amministrativi non normativi, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione.

  • art. 11 L. n. 241/1990

    Richiamato come base dell’accordo procedimentale tra enti pubblici e soggetti privati per il perseguimento del complessivo assetto urbanistico-amministrativo.

  • artt. 1353 e seguenti c.c.

    Le doglianze sulla condizione sospensiva restano assorbite quando presuppongono una ricostruzione del rapporto non condivisa e non efficacemente censurata in sede di legittimità.

  • artt. 1453 e seguenti c.c.

    Le domande di risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta non possono essere esaminate se poggiano su presupposti fattuali incompatibili con l’interpretazione del contratto accolta nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se il ricorso è stato proposto nel periodo rilevante.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non viziata; in sede di legittimità, chi contesta tale interpretazione deve indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati.
  • I canoni degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. si applicano anche agli atti amministrativi non normativi, con adattamento alla natura pubblicistica dell’atto e all’esigenza di certezza dei rapporti e di buon andamento della pubblica amministrazione.
  • La deduzione di una mera violazione di legge non è sufficiente quando la censura investe in realtà la ricostruzione del significato di un atto o di un contratto; senza specifica denuncia della violazione dei criteri interpretativi, il motivo è inammissibile.
  • Le censure su condizione sospensiva, inefficacia, risoluzione o impossibilità sopravvenuta restano assorbite se presuppongono una ricostruzione fattuale del rapporto incompatibile con quella accertata dal giudice di merito e non validamente attaccata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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