Cassazione Civile, Ordinanza n. 20306/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva agito contro una banca e contro la persona che aveva ricevuto il finanziamento, chiedendo la condanna alla restituzione di varie somme. La vicenda nasceva da una richiesta di finanziamento sottoscritta nel 1997, nella quale il ricorrente risultava indicato come garante della cognata richiedente; successivamente, a seguito di richieste della banca, egli aveva pagato il debito residuo e poi sosteneva che il modulo contrattuale prodotto dall'istituto, nel quale appariva come obbligato principale, fosse stato sostituito con altro documento recante firme false, circostanza poi accertata con sentenza passata in giudicato. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande verso la coobbligata e le aveva rigettate verso la banca; la corte d'appello, dopo aver autorizzato querela di falso sul contratto, aveva confermato il rigetto, ritenendo che le pretese dovessero essere respinte indipendentemente dal documento falsificato. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 117 del t.u.b., sostenendo che, caduto il contratto scritto ritenuto falso, la corte territoriale non potesse fondare l'obbligazione su circostanze diverse e prive della necessaria forma scritta ad substantiam; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1965 c.c., contestando che potesse parlarsi di transazione in mancanza di reciproche concessioni, poiché la corte d'appello aveva valorizzato le lettere del difensore come accordo tra banca e garante; nel testo si menziona anche un terzo motivo ex art. 1972 c.c., dichiarato inammissibile perché riferito a una transazione che non costituiva la ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione sul contratto poi dichiarato falso, ma sulla richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente come garante e su due lettere del suo difensore, dalle quali emergeva l'assunzione dell'obbligo di garantire il pagamento del debito residuo; ha inoltre affermato che la sottoscrizione della richiesta di finanziamento, pur senza sottoscrizione della banca, bastava a provare l'esistenza di una garanzia fideiussoria e che le lettere del legale potevano essere valutate come elementi indiziari. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva usato il termine "transazione" in senso atecnico, riferendosi semplicemente all'accordo sul pagamento del debito residuo, sicché la censura non colpiva la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché indirizzato contro una pretesa nullità/inesistenza della transazione non posta a base della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito si fondava su documenti e ammissioni valorizzabili dal giudice, non su fatti estranei al thema decidendum.
art. 116 c.p.c.
le ammissioni contenute nelle lettere del difensore potevano essere valutate come indizi e concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina nullità quando la sottoscrizione del cliente sulla richiesta di finanziamento consenta di provare l'assunzione dell'obbligo di garanzia.
art. 1965 c.c.
la nozione di transazione evocata dalla corte territoriale è stata letta dalla Cassazione in senso atecnico, come semplice accordo sul pagamento del residuo debito, non come transazione in senso tecnico.
art. 1972 c.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro una questione che non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una richiesta di finanziamento sottoscritta dal soggetto come garante e su successive ammissioni scritte del suo difensore, il ricorso per cassazione che invochi la nullità del contratto formalmente dichiarato falso è infondato se non si confronta con tale effettiva base decisoria.
- In tema di forma scritta richiesta per i contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non comporta automaticamente nullità se la sottoscrizione del cliente sul modulo consente di desumere l'assunzione dell'obbligo di garanzia nei confronti della banca.
- Le dichiarazioni contenute in una lettera del difensore della parte, pur non equivalendo alla confessione della parte stessa, possono essere valorizzate dal giudice come elementi indiziari e anche come unica fonte di convincimento, se coerenti con il restante materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando investe una qualificazione giuridica che non corrisponde alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ad esempio attribuendo al giudice di merito una 'transazione' in senso tecnico quando questi ha in realtà fatto riferimento a un accordo in senso atecnico.
- La censura sulla nullità di un negozio ex art. 1972 c.c. non può essere scrutinata se il negozio stesso non è stato posto a base della decisione impugnata.
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