Cassazione Penale, Sentenza n. 41969/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Trani che ha rigettato la loro istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (per euro 185.589,43) collegato all'imputazione provvisoria di concorso nei reati di truffa aggravata (art. 640 c.2 n.1) e concorso formale (art. 110) con l'aggravante prevista dall'art. 61 n.9 c.p. I motivi di ricorso contestano la motivazione del Tribunale in relazione al periculum in mora e alla presunta omissione di argomentazione circa il concreto rischio di dispersione dei beni, lamentando violazioni degli artt. 125 e 321 c.p.p. e omissioni di considerazione di documentazione e memorie difensive (tra cui movimenti bancari e alienazioni/investimenti ritenuti non sintomo di volontà distrattiva). È altresì dedotta la mancata considerazione della non esistenza di una condanna penale per talune vicende (onomasticamente riferite a vicende di omicidio colposo).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Essa rileva che il sindacato sulle ordinanze di riesame in materia reale è limitato alla verifica di violazione di legge o della mancanza/irrilevanza della motivazione. Rispetto al caso concreto, la Corte ritiene che il Tribunale di Trani abbia fornito una ampia e adeguata motivazione, avendo esaminato atti, testimonianze e acquisizioni documentali e avendo ricondotto il "fumus" del reato a una serie di operazioni bancarie e investimenti che indicano una volontà di sottrarre i proventi al sequestro e alla futura confisca (tra cui acquisiti immobiliari e movimentazioni prive di giustificazioni). Le censure dei ricorrenti sono ritenute, in buona parte, meri rilievi alternativi o generici che non evidenziano violazioni di legge o mancanza effettiva di motivazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame in materia di provvedimenti reali alla sola verifica di violazioni di legge, e riconosce la declaratoria di nullità della motivazione solo in presenza di assenza assoluta o motivazione meramente apparente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione, consentendo una sintesi nei limiti necessari per la motivazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferito in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento impugnato e alla correttezza formale e sostanziale dell'argomentazione del giudice del riesame.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo applicabile al caso; le censure proposte rimandano alla presunta carenza di motivazione circa il periculum e gli elementi che giustificano il sequestro finalizzato alla confisca.
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione a reato (concorso) contestata ai ricorrenti; la Corte prende atto dell'ipotesi accusatoria richiamata nel provvedimento impugnato.
art. 640 comma secondo n.1 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa aggravata contestata, ritenuta astrattamente applicabile al fatto in relazione al fumus commissi delicti.
art. 61 n.9 cod. pen.
Aggravante richiamata nell'imputazione; la Corte ne registra l'impiego nel quadro ricostruttivo dell'ipotesi accusatoria.
Massime di principio
- Il sindacato in Cassazione delle ordinanze di riesame sui provvedimenti reali è limitato: si verifica principalmente la legittimità e la sussistenza della motivazione, non il merito della valutazione indiziaria.
- Per contrastare un sequestro preventivo è essenziale produrre deduzioni specifiche e concrete che dimostrino l'assenza di periculum o che confutino direttamente gli indizi posti a base del provvedimento; semplici versioni alternative o censure generiche sono spesso inefficaci.
- Gli elementi idonei a fondare il periculum includono movimenti bancari ingiustificati, investimenti o cessioni di beni che appaiono finalizzati a sottrarre i proventi del reato alla futura confisca; il giudice del riesame deve valutare tali elementi nel loro complesso.
- In cassazione è strategico puntare su profili di illegittimità formale (mancanza o apparente motivazione) piuttosto che su una mera rivalutazione probatoria: occorre dimostrare che la motivazione è assente o contraddittoria sotto il profilo giuridico.
- In sede di riesame è fondamentale documentare con prove dirette e specifiche l'assenza di intento distrattivo nelle operazioni patrimoniali (giustificazioni economiche, documentazione contabile, attestazioni di terzi) per smontare la tesi del periculum.
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