Cassazione Civile, Ordinanza n. 26664/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2000, con cui l’amministrazione finanziaria contestava agli eredi di un soggetto deceduto l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un suolo edificatorio effettuata dal de cuius in favore di terzi acquirenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’ufficio confermando l’annullamento dell’atto. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva quattro censure: (1) violazione delle norme sulla notifica agli eredi, sostenendo la validità della notifica impersonalmente e collettivamente eseguita; (2) mancata rilevazione della tardività delle deduzioni dei contribuenti circa l’omessa notifica al venditore dell’avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro, deduzioni che l’ufficio assumeva formulate solo in appello; (3) violazione dell’art. 16 L. n. 289/2002, per avere il giudice di merito ritenuto che la definizione agevolata della lite fiscale relativa all’imposta di registro, intervenuta in capo all’acquirente, non avesse reso definitivo il valore del bene anche ai fini IRPEF in capo al venditore; (4) violazione delle norme sul reddito d’impresa e da plusvalenza e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso che il maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro potesse essere automaticamente utilizzato anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente e preliminarmente, il terzo e il quarto motivo, osservando che l’uso del valore accertato ai fini dell’imposta di registro come base per presumere un maggior corrispettivo nella tassazione diretta è escluso dallo ius superveniens di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, norma interpretativa applicabile retroattivamente anche ai giudizi pendenti. Poiché il rigetto di tali censure reggeva autonomamente la decisione, la Corte ha dichiarato priva di interesse l’impugnazione sulle questioni preliminari relative alla notifica dell’atto impositivo e dell’avviso di rettifica al venditore. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della decisione fondata su sopravvenienza normativa interpretativa.
Norme richiamate
art. 65 D.P.R. n. 600/1973
richiamato per la disciplina della notificazione agli eredi del contribuente deceduto
art. 140 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione dell’atto impositivo
art. 16 L. n. 289/2002
invocato per sostenere che la definizione agevolata della lite sull’imposta di registro avrebbe reso definitivo il valore del bene anche ai fini della plusvalenza
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
richiamato per il tema dell’accertamento reddituale fondato su presunzioni
art. 51 D.P.R. n. 131/1986
richiamato per la determinazione del valore ai fini dell’imposta di registro
art. 54 D.P.R. n. 917/1986
richiamato per la determinazione delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sull’esistenza del maggior corrispettivo
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
"per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (...) ovvero delle imposte ipotecaria e catastale"
norma interpretativa, applicabile retroattivamente anche ai giudizi pendenti, che esclude la presunzione di maggior corrispettivo basata solo sul valore definito ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale
art. 58 T.U.I.R.
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 68 T.U.I.R.
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 85 T.U.I.R.
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 86 T.U.I.R.
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 5-bis d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 6 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
art. 7 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel testo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 come norma oggetto di interpretazione autentica
Massime di principio
- Per le cessioni di immobili e di aziende, il maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette non può essere presumibilmente desunto dal solo valore accertato, dichiarato o definito ai fini dell’imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
- La disposizione interpretativa sopravvenuta che esclude tale automatismo si applica retroattivamente ai giudizi pendenti, poiché esprime un chiaro intento di interpretazione autentica del legislatore.
- Quando una ratio decidendi autonoma è sufficiente a sorreggere la decisione, il rigetto della censura diretta contro tale ratio rende priva di interesse ogni ulteriore doglianza su questioni pregiudiziali o assorbite.
- La definitività del valore ai fini dell’imposta di registro non comporta, di per sé, l’automatica opponibilità di quel valore ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi del cedente.
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