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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17666/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorziato)

La controversia

Il consorzio aveva citato in giudizio due imprese consorziate chiedendo la restituzione di somme loro versate a titolo di "eccedenze premi sede" per l’esercizio 2006, sostenendo che tali attribuzioni fossero indebite perché lo statuto vietava la distribuzione di utili alle consorziate e perché, in ogni caso, la disciplina dei ristorni prevista per le cooperative non era applicabile al consorzio in assenza di una previsione statutaria sui criteri di riparto. Il tribunale aveva respinto la domanda e accolto le riconvenzionali delle due società; la corte d’appello, invece, aveva qualificato la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo, ritenendo che il consorzio potesse conseguire utili di esercizio e che le eccedenze di gestione, essendo differenza tra ricavi e costi, fossero utili non distribuibili ai consorziati. Le società ricorrenti hanno censurato: 1) la riqualificazione della domanda come indebito oggettivo e la ritenuta ammissibilità dell’appello del consorzio; 2) l’omesso esame di fatti/documenti che, a loro dire, dimostravano l’esistenza di delibere assembleari e consiliari idonee a legittimare i pagamenti; 3) la falsa applicazione delle norme sui consorzi e dello statuto, sostenendo che gli avanzi di gestione non fossero utili e dovessero essere ribaltati/ritornati ai consorziati; 4) la nullità della motivazione per contraddittorietà; altri motivi erano fondati sulla diversa qualificazione della fattispecie come ristorni anziché utili; 12) la violazione dell’art. 2033 c.c. per la decorrenza degli interessi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo limitatamente al dodicesimo motivo, rilevando un contrasto tra dispositivo e motivazione sulla decorrenza degli interessi dovuti in restituzione. Ha cassato la sentenza d’appello solo su questo punto e, decidendo nel merito, ha stabilito che gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla domanda giudiziale fino all’effettivo pagamento, non essendo emersa mala fede delle società debitrici. Ha invece dichiarato infondati il primo e il quarto motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e assorbiti i motivi dal quinto all’undicesimo e il tredicesimo. È stata confermata la condanna restitutoria delle due società e la compensazione delle spese del grado di appello; le spese di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con compensazione parziale di un decimo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per l’eccezione di carenza di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto ammissibile l’appello del consorzio perché la domanda andava qualificata come ripetizione di indebito

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare ultra o extra petita, ma può riqualificare la domanda senza introdurre nuovi fatti o mutare il bene della vita richiesto

  • art. 113 c.p.c.

    consente al giudice di qualificare giuridicamente i fatti e i rapporti dedotti secondo i criteri di diritto applicabili (iura novit curia)

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina nullità della sentenza

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    il contrasto dispositivo-motivazione non è correggibile come errore materiale e comporta nullità della pronuncia

  • art. 2033 c.c.

    per l’indebito oggettivo, in assenza di mala fede dell’accipiens, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale

  • art. 2545-sexies c.c.

    richiamato dalle ricorrenti sulla disciplina dei ristorni cooperativi; la Corte ne esclude l’applicazione ai premi sede del consorzio nel caso concreto

  • art. 2602 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dei consorzi

  • art. 2603 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dei consorzi

  • art. 2612 c.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dei consorzi

Massime di principio

  • Il giudice deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e allo scopo pratico perseguito dalla parte, non alle sole espressioni letterali usate nell’atto.
  • La riqualificazione giuridica della domanda è consentita anche in appello, purché non comporti l’introduzione di nuovi fatti costitutivi né il mutamento del bene della vita richiesto; in tal caso non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o delle argomentazioni difensive.
  • Negli enti consortili, una differenza positiva tra ricavi e costi può integrare un utile di esercizio; se lo statuto ne vieta la distribuzione ai consorziati, essa non diventa distribuibile solo perché qualificata in modo diverso come eccedenza o avanzo di gestione.
  • La disciplina dei ristorni cooperativi non si applica automaticamente ai consorzi: la ripartizione di somme a favore dei consorziati richiede un fondamento normativo o statutario specifico, e non può essere desunta in via meramente terminologica o analogica se i proventi sono in realtà ricavi dell’ente.
  • In caso di indebito oggettivo, se non è provata la mala fede dell’accipiens, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale fino al pagamento effettivo.
  • Il contrasto tra dispositivo e motivazione, quando impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice, determina nullità della sentenza e può essere sanato solo con una nuova decisione sul punto, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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