Cassazione Penale, Sentenza n. 22919/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640, 2° comma, n. 2-bis c.p.). Tre censure: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova (si contestano gli elementi indiziari e la mancata certezza della presenza dell'imputato sul luogo); 2) erronea applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" sulla base della sola età della persona offesa; 3) doglianza sull'acquisizione in dibattimento del verbale di riconoscimento fotografico (art. 512 c.p.p.), asseritamente effettuato senza adeguata giustificazione della non ripetibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito (denuncia-querela, album fotografico, immagini di videosorveglianza, deposizioni degli operanti e precedenti specifici) fosse adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da elementi probatori plausibili. Le censure relative all'aggravante (art. 640, 2° comma, n. 2-bis c.p.) e all'acquisizione del riconoscimento fotografico (art. 512 c.p.p.) sono state ritenute inammissibili perché non erano state dedotte in appello, salvo i casi rilevabili d'ufficio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640, 2° comma, n. 2-bis c.p.
Norma che integra un'aggravante collegata alla minorata difesa della persona offesa; nella vicenda la sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base della valutazione complessiva delle prove, ma la questione non è stata tempestivamente dedotta in appello e pertanto non poteva essere riesaminata in cassazione
art. 512 c.p.p.
Dispositivo che disciplina il riconoscimento fotografico; il ricorso ha contestato l'acquisizione del verbale di riconoscimento sulla base della presunta non ripetibilità dell'atto, ma la Corte ha osservato che tale censura non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile in cassazione salvo eccezioni
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede uno dei motivi di ricorso per cassazione (tra i vari enumerati); la Corte ha rilevato che i motivi dedotti risultavano generici e non consentiti ai sensi della giurisprudenza, con richiesta di sindacare la valutazione di merito in termini non ammissibili in sede di legittimità
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 c.p.p.
Principio procedurale secondo cui in cassazione non si possono proporre questioni non dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impraticabili in grado d'appello; fondamento dell'inammissibilità delle doglianze sull'aggravante e sul riconoscimento fotografico
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con condanna alle spese e a una somma di euro 3.000
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 47289/2003 Petrella; Sez. 2 n. 9106/2021 Caradonna; Sez. 2 n. 29707/2017 Galdi)
Richiami giurisprudenziali usati per ribadire limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla necessità che le censure rilevanti siano state svolte in appello; confermano che la cassazione non è sede per una diversa valutazione della prova se motivata e priva di manifesta illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito: può intervenire solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, o se è stato ignorato un atto probatorio essenziale
- Questioni non sollevate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impraticabili in appello, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: ciò comporta spesso l'inammissibilità del motivo
- Le doglianze generiche, riproposizioni di valutazioni alternative dei fatti o semplici richieste di "rivalutazione" della prova sono normalmente inammissibili in cassazione
- L'acquisizione di atti istruttori particolari (es. riconoscimento fotografico ai sensi dell'art. 512 c.p.p.) va tempestivamente contestata in sede di appello se si intende farne valere l'eventuale vicenda di inutilizzabilità o di violazione di garanzie
- Se si contesta un'aggravante (es. minorata difesa per età), è opportuno dedurla e svilupparla già nel motivo di appello; altrimenti il motivo rischia di essere estromesso in cassazione per inattinenza procedurale
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo colposo possono comportare, oltre al rigetto, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali
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