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Ordinanza

Ordinanza n. 14117/2026 - Roma, Sezione 1

per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato del ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all’adeguato orario di lavoro, a non subire l’abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16 luglio 2020 e PG c. Italia del 7 aprile 2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Giustizia amministrativa202414266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, nominata giudice onorario di pace nel 1995 e rimasta in servizio fino al 2014, ha chiesto il riconoscimento della qualificazione del rapporto come lavoro a tempo determinato, con piena equiparazione ai magistrati ordinari quanto a trattamento retributivo, contributivo, assistenziale e previdenziale, ferie, orario di lavoro e stabilità del rapporto. Ha dedotto la violazione delle clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, delle clausole 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE, degli artt. 3, 5, 6 e 7 della direttiva 2003/88/CE e degli artt. 1, 2, paragrafo 2, lett. a), e 6 della direttiva 2000/78/CE. Ha richiamato le sentenze della CGUE nelle cause UX c. Italia e PG c. Italia, sostenendo l'illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine e della disparità di trattamento rispetto alla magistratura ordinaria. Ha chiesto, tra l'altro, il versamento o la regolarizzazione di contributi omessi, la rideterminazione del TFR, la monetizzazione delle ferie, differenze retributive parametrate al trattamento del magistrato ordinario di prima nomina e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché, in subordine, il risarcimento per omessa trasposizione delle direttive europee e violazione dell'art. 117 Cost. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di accertamento e di condanna. Ha rilevato che la decisione della controversia dipende dalla disciplina dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017, oggetto di una precedente ordinanza della stessa Sezione con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, per contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati. Ritenendo sussistenti i presupposti della sospensione impropria, coerente con l'economia processuale e la ragionevole durata del processo, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a. Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla questione, le parti dovranno presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. Nessuna statuizione di merito è stata adottata sulle pretese della ricorrente, sull'eccezione dell'INPS o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    nella parte in cui tale disposizione non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati

    La disposizione è indicata come norma rilevante per la decisione della controversia ed è stata oggetto di questione di legittimità costituzionale per possibile contrasto con gli artt. 3, 81, 97 e 117, primo comma, Cost.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale della questione sollevata sull'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017.

  • art. 81 Cost.

    Parametro costituzionale della questione sollevata sull'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale della questione sollevata sull'art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale della questione sollevata, anche in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

  • art. 295 c.p.c.

    Fondamento della sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale, applicato mediante il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo l'art. 295 c.p.c. e consente la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la decisione della Corte costituzionale, la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato quale fondamento della competenza della Corte costituzionale a decidere la questione.

  • art. 1 l. cost. 1/1948

    Richiamato insieme all'art. 134 Cost. quale fondamento della rimessione della questione alla Corte costituzionale.

  • art. 23 l. 87/1953

    Richiamato quale disciplina della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata con riferimento alle clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e alle pretese di qualificazione e tutela del rapporto.

  • direttiva 1997/81/CE

    Richiamata con riferimento all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e al divieto di disparità di trattamento.

  • direttiva 2003/88/CE

    Richiamata con riferimento all'orario di lavoro e al diritto alle ferie annuali.

  • direttiva 2000/78/CE

    Richiamata con riferimento al divieto di discriminazione e alla parità di trattamento.

  • art. 12 Carta sociale europea riveduta

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro per la pretesa risarcitoria da omessa trasposizione degli obblighi sovranazionali.

  • art. E Carta sociale europea riveduta

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di discriminazione.

  • l. 30/1999

    Richiamata quale legge di ratifica della Carta sociale europea riveduta.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, il giudice può sospendere il processo in via impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a., per evitare la duplicazione dell'attività processuale e assicurare economia e ragionevole durata del processo.
  • La sospensione impropria è giustificata quando la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma applicabile può incidere direttamente sulla disciplina sostanziale rilevante per la decisione della causa sospesa; in tal caso il giudice non definisce nel merito le domande e le eccezioni dedotte.
  • Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla questione pregiudiziale, le parti devono presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleSopravvenuta carenza di interesse

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