Ordinanza n. 673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione prima), 15 gennaio 2026, n. 18, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo censure avverso la decisione di primo grado e chiedendo la concessione della tutela cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati né l’atto amministrativo originariamente contestato né i singoli vizi dedotti. Il Consiglio di Stato ha esaminato la sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i concorrenti presupposti previsti dagli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che, alla luce della documentazione acquisita, l’amministrazione prima e il TAR poi avevano correttamente applicato la disciplina di settore; perciò le censure dell’appellante non apparivano suscettibili di favorevole esame. Quanto al periculum in mora, ha osservato che non era stato seriamente allegato né provato alcun pregiudizio grave e irreparabile. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
fumus boni iuris e periculum in mora
La concessione della tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza della plausibile fondatezza della domanda e del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
Disciplina l’appello cautelare; anche in tale fase devono sussistere i presupposti cautelari richiesti per la concessione della misura.
Massime di principio
- L’appello cautelare deve essere respinto quando le censure non risultano plausibilmente fondate alla luce degli atti e il giudice ritiene corretta l’applicazione della disciplina di settore da parte dell’amministrazione e del TAR.
- La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
- Il pregiudizio cautelare deve essere grave e irreparabile e deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che invoca la tutela.
Come è indicizzato
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