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Sentenza

Sentenza n. 7123/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; ... nonché, ove occorrer possa e in parte qua ... - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche (doc. 15 - decreto n. 52 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegati A; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; ... nonché, ove occorrer possa ... - della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 466 del 26.08.2019, con successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n. 348 dell’11.09.2019; - della nota prot. 13779/ASF/ASF/A acquisita a mezzo e-mail il 13.12.2022 dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. ... nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea;

Giustizia amministrativa202303683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e circolari relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché decreto regionale di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di payback dei dispositivi medici e gli atti statali e regionali applicativi, deducendo l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, libertà d'impresa, capacità contributiva, riserva di legge, buon andamento, trasparenza e partecipazione procedimentale. Sono stati dedotti, inoltre, vizi autonomi degli atti ministeriali relativi alla fissazione e certificazione dei tetti di spesa, alle modalità di calcolo basate sulla voce BA0210 dei modelli CE, alla mancata distinzione tra beni e servizi, alla fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% e alla tardiva attuazione del meccanismo. Quanto agli atti regionali, la ricorrente ha lamentato illegittimità derivata e autonoma, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, violazione delle linee guida e mancato contraddittorio. Ha anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione amministrativa con riguardo al decreto regionale che individuava le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti, nonché alle determinazioni delle aziende sanitarie che certificavano i dati contabili. Tali atti sono stati qualificati come attività meramente tecnico-contabile, vincolata e ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo; la posizione dell'impresa è quindi di diritto soggettivo patrimoniale e la controversia spetta al giudice ordinario, davanti al quale può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il ricorso è stato invece rigettato quanto ai decreti ministeriali, alle circolari, agli accordi e agli ulteriori atti presupposti. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ritenendo non fondate le censure di incostituzionalità, retroattività e lesione dell'affidamento: il meccanismo era conoscibile dal 2015 e il successivo intervento del 2022 ne ha reso operative le procedure senza innovare l'obbligo sostanziale. Il payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, poiché incide ex post sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. È stata esclusa l'illegittimità del calcolo mediante la voce BA0210 del modello CE 2012; la diversa disciplina contabile del modello 2019 riguarda i profili di contabilizzazione e non modifica il meccanismo di payback. Il costo dei servizi accessori non può essere incluso nella spesa per dispositivi medici, ma l'eventuale errata contabilizzazione è imputabile agli enti o alle imprese interessate. Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 è stato ritenuto legittimo anche quanto al procedimento di adozione: le linee guida sono un atto amministrativo generale, non un regolamento ministeriale, sicché non era necessario il parere del Consiglio di Stato previsto dall'art. 17 l. n. 400/1988. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La disposizione introduce l'obbligo delle imprese fornitrici di concorrere al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa secondo percentuali predeterminate e in proporzione al fatturato.

  • art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento [...] l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano»

    Il comma 9-bis disciplina la procedura relativa alle annualità 2015-2018, attribuendo alle Regioni l'individuazione delle imprese e degli importi sulla base della documentazione contabile, ma senza conferire un potere discrezionale o autoritativo.

  • art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    «Con decreto del Ministero della Salute [...] sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali»

    Costituisce la base normativa per il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e per le linee guida applicative del payback 2015-2018.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato nella sentenza.

  • art. 17, comma 4, l. 23 agosto 1988, n. 400

    «i regolamenti ministeriali ed interministeriali [...] sono adottati previo parere del Consiglio di Stato»

    Non si applica al decreto ministeriale sulle linee guida, poiché tale atto non ha natura regolamentare, ma di atto amministrativo generale.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha istituito un fondo e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle imprese; la disciplina è stata successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.

Massime di principio

  • Quando un atto regionale di attuazione del payback dei dispositivi medici si limita a ricognire dati contabili, individuare le imprese e applicare percentuali e criteri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, esso non costituisce esercizio di potere autoritativo: la controversia relativa al corretto calcolo dell'importo dovuto concerne un diritto soggettivo patrimoniale ed è devoluta al giudice ordinario.
  • Nel sistema del payback dei dispositivi medici, la fissazione dei tetti di spesa, la certificazione del loro superamento e la determinazione della quota complessiva di ripiano sono competenze statali; le Regioni e le Province autonome svolgono esclusivamente attività attuative, tecnico-contabili e riepilogative, senza poter modificare i tetti o la quota percentuale stabilita dalla legge.
  • La tardiva quantificazione e richiesta degli oneri di ripiano relativi ad annualità precedenti non integra, di per sé, applicazione retroattiva della disciplina quando l'obbligo sostanziale di concorrere al ripiano e i relativi criteri erano già previsti dalla legge vigente al momento delle forniture e delle gare.
  • Il meccanismo di payback non altera le procedure di gara né modifica i prezzi o il contenuto dei contratti di fornitura, poiché opera esternamente sui rapporti contrattuali e sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa fornitrice.
  • Le linee guida ministeriali adottate in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 sono atti amministrativi generali, non regolamenti ministeriali, quando mancano generalità, astrattezza e innovatività e la legge non ne prevede l'adozione ai sensi dell'art. 17 l. n. 400/1988; pertanto non è necessario il previo parere del Consiglio di Stato previsto per i regolamenti.
  • Ai fini del payback, la voce contabile relativa ai dispositivi medici riguarda il costo dei dispositivi e non quello dei servizi accessori; l'eventuale inclusione dei servizi nella voce contabile dipende da un'errata contabilizzazione e non rende, per ciò solo, illegittimo il decreto ministeriale che utilizza i dati contabili disponibili.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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