Cassazione Penale, Sentenza n. 42333/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per usura e tentata estorsione nei confronti di Di Lillo Francesco. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: 1) nullità per mancata valutazione da parte della Corte di appello dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale del difensore (istanza inviata via PEC il 23/02/2022 in vista dell'udienza del 24/02/2022); 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'attendibilità della persona offesa e la firma su documenti; 3) irragionevolezza della pretesa creditoria (140.000 euro) rispetto ai rapporti economici fra le parti; 4) mancanza del requisito della minaccia per la contestata tentata estorsione e carenza di prova; 5) prescrizione del reato di tentata estorsione; 6) travisamento della prova per i risultati della perizia disposta in appello; 7) illegittima estensione della perizia a capi per i quali in primo grado era stato assolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello non ha valutato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con la conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari perché si celebri un nuovo giudizio di secondo grado; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità degli atti processuali; la Cassazione ha ritenuto che la mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento rientri nelle ipotesi di nullità assoluta degli atti successivi.
art. 179 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze della nullità; la Corte ha applicato la disposizione per dichiarare la nullità degli atti compiuti dopo la mancata pronuncia sul rinvio.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015 (Calvaruso); Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015 (Pagano)
Precedenti della Cassazione che confermano il principio secondo cui l'omessa valutazione di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, regolarmente prodotta e ricevuta, determina la nullità degli atti successivi.
Massime di principio
- Se il difensore documenta un legittimo impedimento professionale e presenta tempestivamente istanza di rinvio (anche via PEC) e la Corte non la valuta né decide, gli atti celebrati in sua assenza possono essere affetti da nullità assoluta impugnabile in cassazione.
- È fondamentale che l'istanza di rinvio sia tempestivamente documentata e che sia dimostrabile l'avvenuta ricezione (es. ricevuta PEC); la mancanza di tale documentazione può compromettere la fondatezza del motivo di nullità.
- La nullità per mancata valutazione dell'istanza assorbe spesso gli altri motivi di impugnazione relativi al merito della decisione, poiché rende invalide le decisioni adottate in conseguenza dell'udienza viziata.
- In situazioni analoghe, la parte interessata dovrebbe proporre immediatamente rimedi processuali (istanza di rinvio prima dell'udienza, segnalazione in udienza dell'assenza del difensore e richiesta di verbalizzazione) e conservare ogni elemento probatorio della tempestiva comunicazione.
- La Corte d'appello, quando riceve un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, è obbligata a valutarla e a decidere; l'omessa pronuncia è suscettibile di vizio formale rilevante ai fini della nullità degli atti successivi.
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