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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19931/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 ottobre 2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva riguardato una condotta di appropriazione di materiale/lavorazioni: la Corte di appello aveva valorizzato elementi testimoniali e documentali per ritenere provata la consapevolezza dell'imputato di eseguire lavorazioni per ordini "alieni", con materiale ricevuto da ICEL s.c.a. in regime di clausola di esclusiva, desumendone l'intenzionalità e quindi il dolo della condotta appropriativa. I ricorrenti hanno riproposto in cassazione motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al responsabile civile, è stato contestato il diniego di rinvio, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione già resa sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché intrisi di genericità e privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p.; i motivi erano meramente ripetitivi rispetto all'atto di appello e, in presenza di "doppia conforme", non costituivano una critica argomentata alla decisione di merito. La Corte ha inoltre confermato integralmente la motivazione relativa al ricorso del responsabile civile sul diniego di rinvio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 2.500 oltre accessori come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la pedissequa riproposizione dei motivi di appello non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle statuizioni sulle spese della parte civile.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre senza reale confronto critico i motivi già proposti in appello è privo di specificità ed è inammissibile.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della decisione impugnata: non basta reiterare doglianze generiche o meramente assertive.
  • Quando la motivazione di merito individua in modo logico e coerente elementi testimoniali e documentali a sostegno della consapevolezza e del dolo dell'agente, il ricorso che non si confronti con tali passaggi motivazionali è destinato all'inammissibilità.
  • Il ricorso del responsabile civile che censuri il diniego di rinvio deve misurarsi con la motivazione già resa dal giudice di merito; in difetto, la cassazione conferma il rigetto della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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