Cassazione Penale, Sentenza n. 46698/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo di un'area di proprietà della ricorrente, contestato per tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa e nullità per mancata informativa di garanzia ex artt. 369 e 369-bis c.p.p., essendo la ricorrente divenuta indagata solo successivamente alla notifica del decreto di sequestro; (2) motivazione apparente e carente perché il tribunale non ha valutato adeguatamente documenti e circostanze che dimostrerebbero l'assenza di consenso della proprietaria alla realizzazione della discarica, la sua estraneità e la volontà di bonificare l'area nell'ambito di trattative per un impianto fotovoltaico; mancata considerazione delle dichiarazioni rese dai coindagati; (3) mancanza del fumus del reato e del periculum in mora, essendovi solo la necessità di cristallizzare lo status quo e non il rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile (la ricorrente aveva partecipato in precedenza come terzo interessato ed il sequestro era stato eseguito quando non era ancora indagata, perciò non era richiesta l'informativa di garanzia retroattivamente). Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: il tribunale del riesame ha dato motivazione generica e apparente, non ha valutato in modo critico ed esauriente l'estraneità, la buona fede e l'assenza di pericolo di reiterazione, né ha risposto alle censure documentali; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al tribunale di Ragusa per nuovo esame.
Norme richiamate
Dlgs. 152/2006, art. 256 comma 3
La norma prevede la confisca dell'area adibita a discarica solo se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato; la Corte richiama questo principio per affermare che, in sede cautelare, la rilevanza della confisca è collegata alla eventuale responsabilità dell'imputato proprietario o compartecipe.
Codice di procedura penale, art. 369
Norma sull'informativa di garanzia da consegnare all'indagato al primo atto; la Corte ha ritenuto che non possa operare retroattivamente se il sequestro è stato eseguito quando il soggetto non era indagato.
Codice di procedura penale, art. 369-bis
Ulteriori garanzie connesse alla informativa; la Corte ha giudicato inammissibile la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale disciplina quando il provvedimento è stato notificato in stato di non indagata.
Codice di procedura penale, art. 349 e art. 161
Riferimenti all'informativa e agli atti della polizia giudiziaria; la ricorrente aveva lamentato mancata informativa ex artt. 349 e 161, ma la Corte ha considerato che l'assenza di tali informazioni non legittima automaticamente la nullità quando il sequestro è stato eseguito nei confronti di un soggetto non indagato.
Codice di procedura penale, art. 324 comma 7
Prevede che la revoca del sequestro non possa essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma 2 c.p.; la Corte richiama la norma per chiarire i limiti della cognizione cautelare rispetto alla confisca prevista a sentenza definitiva.
Codice penale, art. 240 comma 2
Richiamato come riferimento ai casi in cui non è consentita la revoca del sequestro; collegato all'applicazione dell'art. 324 c.p.p. e alla disciplina della confisca in caso di condanna.
Codice di procedura penale, art. 444
Richiamato per il rilievo che la confisca dell'area segue anche alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte lo cita per delimitare l'effetto della responsabilità del proprietario sulla confisca.
Massime di principio
- Se il sequestro è eseguito quando il proprietario non è indagato, la mancata informativa di garanzia non è automaticamente fonte di nullità retroattiva qualora lo status cambi successivamente; eventuali doglianze di violazione di garanzie vanno valutate anche in base al momento temporale dell'esecuzione.
- Il proprietario che si qualifica come "terzo interessato" e dichiara estraneità al reato ha l'onere di provare la propria buona fede: non solo assenza di partecipazione, ma anche mancanza di vantaggi dall'attività illecita e l'impossibilità di conoscere l'uso illecito con la diligenza richiesta dalla situazione concreta.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve fornire una motivazione concreta e specifica sul fumus e sul periculum; motivazioni generiche o apodittiche (clausole di stile) sono viziabili in Cassazione e possono determinare l'annullamento con rinvio.
- Il periculum in mora va provato con riferimento al concreto rischio di reiterazione o aggravamento delle conseguenze del reato; la mera esigenza di cristallizzare lo status quo non basta a mantenere il sequestro.
- Le eccezioni procedurali e difensive devono essere sollevate tempestivamente nell'atto di partecipazione disponibile (es. camera di consiglio o primo atto utile); non dedurle per la prima volta in sede di ricorso può comportare l'inammissibilità della censura.
- In caso di contestazione dell'affidabilità delle dichiarazioni di terzi indagati, il giudice del riesame deve valutare la rilevanza e l'utilizzabilità di tali sommarie informazioni e motivare la scelta di ritenerle rilevanti o meno.
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