Sentenza del 21/03/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamentosintetico - redditometro - prova contraria del contribuente - disponibilità diredditi esenti o esclusi da tassazione - è necessaria - correlazione frareddito esente ed incremento patrimoniale - prova - non è necessaria. Per fornirela prova contraria nell'ambito di un accertamento sintetico cd."redditometrico" il contribuente può dimostrare il possesso di redditi esenti ocomunque esclusi da tassazione, senza dover ulteriormente dimostrare che conqui proventi ha fatto fronte agli incrementi patrimoniali posti ala basedell'accertamento impugnato. Nello stesso senso, per l'Ufficio sufficientedimostrare la sussistenza di indici di ricchezza di per sé astrattamente idoneiad indicare una capacità contributiva non dichiarata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto redditometro, sostenendo di poter fornire prova contraria mediante la dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o comunque esclusi da tassazione. Secondo il principio riportato, non è necessario dimostrare anche la specifica correlazione tra tali redditi e gli incrementi patrimoniali utilizzati dall'Ufficio per determinare il maggior reddito presunto.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: nell'ambito dell'accertamento sintetico, la prova contraria può consistere nella dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o non imponibili, senza l'ulteriore obbligo di provare che tali somme siano state concretamente impiegate per finanziare gli incrementi patrimoniali contestati. Parallelamente, per l'Amministrazione è sufficiente dimostrare l'esistenza di indici di ricchezza astrattamente idonei a evidenziare una capacità contributiva non dichiarata. Il testo fornito non contiene gli estremi della sentenza né il dispositivo concreto, pertanto non è possibile ricostruire con certezza l'esito processuale formale.
Norme richiamate
Accertamento sintetico e redditometro
L'accertamento può fondarsi su elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata. Gli indici di spesa o di incremento patrimoniale costituiscono presunzioni che il contribuente può superare fornendo una prova contraria.
Prova contraria del contribuente nell'accertamento sintetico
È sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o comunque esclusi da tassazione; non occorre provare il nesso causale o la specifica destinazione di tali redditi rispetto agli incrementi patrimoniali considerati dall'Ufficio.
Massime di principio
- In un accertamento redditometrico, il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando l'esistenza e la disponibilità di somme provenienti da redditi esenti, non imponibili o comunque esclusi dalla base imponibile.
- Non è normalmente necessario dimostrare che ogni singola somma sia stata utilizzata proprio per sostenere la spesa o l'incremento patrimoniale contestato, purché la disponibilità delle risorse sia documentata in modo attendibile e riferibile al periodo rilevante.
- L'Amministrazione non deve necessariamente provare l'effettivo finanziamento di ogni spesa con redditi non dichiarati, ma deve individuare elementi di ricchezza concretamente idonei, in astratto, a evidenziare una capacità contributiva maggiore.
- La prova del contribuente deve essere documentale, coerente e temporalmente compatibile con l'accertamento; la mera allegazione generica della presenza di risparmi o redditi esenti può non essere sufficiente.
- Il principio non esclude la valutazione complessiva della credibilità della ricostruzione finanziaria e non impedisce all'Ufficio di contestare l'effettiva disponibilità, l'ammontare o la riferibilità delle somme indicate.
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