Sentenza n. 1686/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 927/2020 emessa il 7.10.2020 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 7.10.2020, nell’ambito del procedimento RG. n. 1591/2019 e munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 23.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorso e ha definito il giudizio senza esaminare nel merito la domanda di ottemperanza né disporre il pagamento delle somme o la nomina del commissario ad acta. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, con riferimento al pagamento delle somme liquidate in favore della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo che il Ministero fosse ordinato a pagare le somme liquidate in suo favore, in linea capitale e per interessi legali, escluse le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari. Ha inoltre chiesto la nomina immediata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso, al fine di procedere a una corretta notificazione del titolo esecutivo al Ministero e, se necessario, riproporre l'azione esecutiva.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale norma processuale applicabile alla definizione del giudizio a seguito della rinuncia.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia agli atti del giudizio amministrativo.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sulla definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti depositata dal ricorrente consente al giudice amministrativo di definire il giudizio senza esaminare nel merito la domanda proposta, prendendo atto della rinuncia secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
- Quando il ricorrente rinuncia al giudizio di ottemperanza per poter regolarizzare la notificazione del titolo esecutivo e valutare la successiva riproposizione dell'azione, il giudice non può disporre le misure esecutive richieste nel giudizio rinunciato.
- In caso di rinuncia agli atti, le spese processuali possono essere compensate per decisione del giudice.
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