Cassazione Penale, Sentenza n. 6343/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza dell'11/05/2021 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa ma ha confermato la condanna per detenzione e ricettazione di arma e munizioni. I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà nel riconoscimento della recidiva/recedività, contestando la coerenza con l'esclusione dell'aggravante mafiosa e il decorso di tempo dai precedenti; (2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e censura sulla quantificazione della pena in concreto; (3) mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza (richiesta solo in via subordinata); nel secondo ricorso contestazione della recidiva reiterata non prospettata in appello e ulteriore censura sulle generiche (anche per giovane età).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva alla luce delle precedenti condanne per reati in materia di armi e della valutazione della maggiore capacità a delinquere (doppia conforme fra primo grado e appello). Ha precisato che l'esclusione dell'aggravante per finalità mafiose non è in contrasto con il riconoscimento della recidiva, poiché l'aggravante richiede prova di finalità di agevolazione della cosca. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la posizione del ricorrente nella cosca, la lunga latitanza e la pericolosità, parametri legittimi ai sensi dell'art.133 c.p.; inoltre la pena irrogata è compatibile con i parametri edittali (parte della pena sotto la media edittale) e non richiede motivazione approfondita. La richiesta di continuazione, essendo stata formulata solo in via subordinata e non sollevata autonomamente in appello, non poteva essere sindacata in cassazione. Alcuni profili sono stati dichiarati inammissibili per mancata deduzione in appello ai sensi dell'art.606 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a un pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (norme su armi)
artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895
Norme relative alla detenzione di armi; utilizzate come fattispecie per la condanna per detenzione di arma semiautomatica priva di dati identificativi.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 23 I. 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata in relazione alla normativa sulle armi; la disposizione è stata considerata assorbita nella precedente citazione normativa.
Codice penale
Reato di ricettazione: applicato per aver ricevuto l'arma conoscendone l'illecita provenienza.
Codice penale
Riferito alla detenzione di munizioni: applicato per le cartucce sequestrate.
Legge 12 luglio 1991, n. 203
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Aggravante per agevolazione di associazioni mafiose: esclusa dalla Corte di appello perché non ritenuta provata nella detenzione dell'arma; la Corte ha distinto tra 'gravitare nel mondo criminale' e la finalità di agevolazione mafiosa richiesta dalla norma.
Codice penale
Criteri e parametri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti/agggravanti; richiamato per giustificare l'uso della condotta di vita (es. appartenenza alla cosca, latitanza) come motivo per escludere le attenuanti generiche.
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della esposizione dei motivi in cassazione richiamati per illustrare la necessità di sintesi dei motivi in ricorso.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello; utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo non proposto in appello.
Codice di procedura penale
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La decisione di appello e la motivazione di primo grado si integrano: se una statuizione è confermata in appello, la Corte di Cassazione valuta il complesso argomentativo (principio della "doppia conforme").
- L'esclusione di un'aggravante (es. finalità mafiosa) non esclude a priori l'esistenza di recidiva o di una maggiore capacità a delinquere: sono valutazioni distinte con presupposti diversi.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sulla condotta di vita (pregressa appartenenza a cosca, latitanza, pericolosità): il giudice di merito può fondare il diniego su tali elementi ai sensi dell'art.133 c.p.
- Quando la pena inflitta è pari o inferiore alla misura media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica da parte del giudice di merito; serve motivazione più dettagliata solo per pene significativamente superiori alla media.
- Questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere sollevate in cassazione: l'art.606 c.p.p. comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi o non tempestivamente proposti.
- La continuazione con precedenti condanne deve essere dedotta nei termini procedurali e, preferibilmente, con specifica istanza; una richiesta solo subordinata e non autonoma può essere considerata una valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
- Per far valere errori di valutazione della recidiva o della 'recidiva reiterata' è necessario che tali censure risultino chiaramente sviluppate in appello; diversamente sono inammissibili in cassazione.
- In situazioni analoghe è importante, per la difesa, articolare e proporre tempestivamente in appello tutti i profili di censura che si intendono poi portare in Cassazione, con motivazioni specifiche e distinte quando si contestano istituti diversi (es. recidiva vs. aggravante mafiosa).
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