Sentenza n. 806/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 13010 del 25.8.2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salve ha rigettato l'istanza di concessione demaniale trasmessa dall'odierna ricorrente ed acquisita al prot. dell'Ente al n. 3863 del 13.3.2025, sollecitata con le note acquisite al prot. ai n. 9122 del 13.6.2025 e 10963 del 14.7.2025; - della nota prot. n. 11989 del 30.7.2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto preavviso di rigetto sull'istanza di concessione demaniale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, ove occorra, la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Salve n. 28 del 28.7.2008 e la nota prot. n. 11230 del 20.11.2008 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Salve.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione demaniale marittima, preceduto da preavviso di rigetto, relativo all’area prospiciente una struttura ricettiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, l’erronea qualificazione della propria istanza. Secondo la società, la domanda non sarebbe stata diretta soltanto al rilascio diretto della concessione, ma avrebbe dovuto essere interpretata come richiesta di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, compreso l’eventuale svolgimento di una gara. Ha inoltre sostenuto che la mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non avrebbe impedito il rilascio della concessione e che il richiamo alla precedente delibera consiliare, con cui il Comune aveva scelto di mantenere l’area alla libera fruizione, avrebbe violato il principio di tipicità dei poteri pianificatori. In secondo luogo, ha dedotto la contraddittorietà del diniego, poiché il Comune, dopo aver affermato l’impossibilità di assegnare la concessione, aveva anche esaminato profili tecnici di non conformità del progetto. La ricorrente ha contestato altresì la correttezza di tali rilievi tecnici, sostenendo che avrebbero dovuto al più determinare una richiesta di modifica progettuale e non il rigetto dell’istanza. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione dei principi di economicità, efficacia, buon andamento e leale collaborazione, violazione dell’art. 15 della l.r. Puglia n. 17/2015, violazione dell’art. 4 della medesima legge, violazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari del Comune perché il ricorso era infondato nel merito. Ha escluso l’erronea qualificazione dell’istanza, rilevando che dalla documentazione emergeva la richiesta del rilascio della concessione e non anche l’avvio di una gara o delle attività prodromiche. L’obbligo dell’amministrazione di interpretare l’istanza secondo il suo effettivo contenuto, in ossequio a buona fede e leale collaborazione, non consente di sostituire la volontà concretamente manifestata dal privato con una diversa ricostruzione. Il TAR ha inoltre ritenuto non contraddittoria la motivazione plurima del diniego: il Comune poteva evidenziare sia l’impossibilità del rilascio diretto sia ulteriori ragioni ostative, poiché tali motivazioni operavano su piani logici e giuridici progressivi. Quanto alla scelta di mantenere l’area alla libera fruizione, il giudice ha riconosciuto all’ente locale ampia discrezionalità nell’individuare l’utilizzo del bene demaniale conforme al più rilevante interesse pubblico. La scelta comunale non è stata ritenuta manifestamente erronea o illogica ed era quindi autonomamente idonea a giustificare il diniego. La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non obbligava il Comune né a rilasciare la concessione né ad avviare una gara: il Piano Regionale delle Coste stabilisce prescrizioni minime cui conformare la pianificazione locale, ma non impone il rilascio di concessioni astrattamente compatibili. In assenza del piano comunale, permaneva la discrezionalità dell’amministrazione sull’impiego dell’area, inclusa la scelta di conservarne la libera fruizione. Il richiamo alla delibera consiliare del 2008 è stato ritenuto legittimo non quale sostituzione della pianificazione comunale, ma quale manifestazione della scelta discrezionale concretamente operata. Il TAR ha infine ritenuto legittima anche la motivazione relativa alla necessità della gara pubblica, escludendo la possibilità di un rilascio diretto della concessione e richiamando l’art. 4 l. n. 118/2022. Poiché il diniego era fondato su ragioni autonome e tra loro non contraddittorie, le ulteriori censure contro i rilievi tecnici e paesaggistico-urbanistici sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto trasmesso dal Comune prima dell’adozione del diniego; la ricorrente ha presentato osservazioni, ma il provvedimento finale è stato comunque ritenuto legittimo.
art. 15 l.r. Puglia n. 17/2015
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha rigettato il motivo senza fondare su tale disposizione una specifica statuizione decisiva.
art. 4 l.r. Puglia n. 17/2015
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alla pianificazione costiera comunale; il TAR ha ritenuto che la mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non imponesse il rilascio della concessione né l’avvio della gara.
art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai rilievi tecnici sul progetto, ma le relative censure sono state assorbite in ragione dell’autonoma idoneità delle altre motivazioni del diniego.
art. 4 l. 118/2022
Il TAR lo richiama per affermare la necessità della gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali, escludendo il rilascio diretto richiesto dalla ricorrente.
Massime di principio
- L’amministrazione deve interpretare e, ove necessario, riqualificare l’istanza del privato secondo il suo effettivo contenuto, in ossequio ai doveri di buona fede e leale collaborazione; tale obbligo, tuttavia, è limitato alla volontà concretamente manifestata e non consente di sostituire d’ufficio la richiesta del privato con una diversa domanda o con attività non richieste.
- Nelle concessioni demaniali marittime l’ente locale conserva un’ampia discrezionalità nel decidere se destinare il bene all’uso privato oppure mantenerlo alla libera fruizione collettiva; una scelta non manifestamente erronea o illogica è autonomamente idonea a giustificare il diniego della concessione.
- La mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non obbliga il Comune a rilasciare una concessione demaniale, né ad avviare una procedura di gara, anche quando l’intervento prospettato sia astrattamente compatibile con il Piano Regionale delle Coste. In assenza della pianificazione comunale, resta integra la discrezionalità dell’ente sull’utilizzo del bene demaniale.
- Il richiamo a una precedente deliberazione comunale che abbia destinato un tratto di litorale alla libera fruizione è legittimo quando costituisce espressione della scelta discrezionale concreta sull’utilizzo del bene e non viene utilizzato quale surrogato della pianificazione costiera comunale.
- Il diniego di concessione demaniale può essere fondato su una motivazione plurima articolata in ragioni progressive, quali la scelta di mantenere il bene alla libera fruizione e la necessità della gara pubblica. La compresenza di ulteriori valutazioni tecniche non determina contraddittorietà quando le ragioni siano autonome, logicamente indipendenti e non incompatibili.
- Quando un provvedimento è sorretto da più ragioni autonome e idonee, il rigetto delle censure contro una sola motivazione sufficiente consente di assorbire le doglianze rivolte contro gli ulteriori motivi dell’atto.
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