Cassazione Penale, Sentenza n. 12245/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui, in sede di rinvio, la Corte di Appello di Bari aveva disposto la revoca del beneficio dell'indulto concesso a Griner Pinto (legge n. 241/2006), sostenendo che il Giudice dell'esecuzione aveva determinato autonomamente la misura degli aumenti di pena applicati per reati riconosciuti in continuazione (quattro capi della sentenza della Corte di appello di Lecce) senza che la Procura avesse promosso un incidente di esecuzione e senza che fosse stata quantificata la pena per ciascun reato-scopo in sede di cognizione; si deduce violazione del principio "ne procedat iudex ex officio" e del diritto al contraddittorio/difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della revoca dell'indulto, quando reati sono unificati dal vincolo della continuazione occorre considerare la pena inflitta per ciascun reato e non la pena complessiva. Se la sentenza non specifica la misura degli aumenti per i reati in continuazione, compete al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato e determinare il quantum di aumento per ciascun reato (comprendendo anche eventuali riduzioni per il rito). La Corte ha inoltre ritenuto che il Giudice del rinvio non sia andato ultra petita, poiché la determinazione dei singoli aumenti era necessaria per adempiere al compito affidatogli dalla pronuncia rescindente; e che non sia stata violata la garanzia del contraddittorio, dato che le parti hanno potuto discutere la questione nell'udienza di rinvio. Conseguentemente è stata confermata la revoca dell'indulto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
legge n. 241 del 2006 (indulto)
La revoca del beneficio si applica se, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore, il condannato commette un delitto non colposo per il quale sia stata inflitta in concreto una pena detentiva non inferiore a due anni; nella valutazione, se i reati sono in continuazione, va considerata la pena inflitta per ciascun reato e non la pena complessiva
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato (traffico di stupefacenti); la pena applicata per il singolo reato ai fini del computo per la revoca dell'indulto è valutata concretamente anche quando la sentenza unificata non ha specificato il contributo di aumento attribuito al singolo capo
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Articolo relativo ad altri reati in materia di stupefacenti; i singoli capi (120, 121, 122) rientrano tra i reati-satellite che devono essere valutati nel loro contributo alla pena ai fini della revoca
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75
Richiamato come titolo di reato per uno dei capi; incide sulla determinazione complessiva della pena che il giudice dell'esecuzione deve, se necessario, ripartire per singolo reato
codice penale, artt. 78 e 81 (capoverso)
Rilevati quale limite rispetto alla determinazione della pena complessiva: la Corte territoriale in uno dei precedenti passaggi aveva applicato una pena ritenuta eccedente i limiti normativi, motivo per cui era intervenuto il rinvio/azzeramento e successiva rideterminazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Norma richiamata quale criterio di censura in cassazione (motivazione delle doglianze relative alla motivazione e all'interpretazione del giudicato)
principio "ne procedat iudex ex officio"
Invocato dalla difesa per sostenere che il giudice non poteva determinare d'ufficio i singoli aumenti di pena; la Corte ha però affermato che, nei limiti della verifica demandata dalla pronuncia rescindente, l'interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione è legittima e necessaria per stabilire se sussistano i presupposti della revoca
Massime di principio
- Ai fini della revoca dell'indulto, quando reati sono unificati dal vincolo della continuazione va valutata la pena inflitta per ciascun reato e non la sola pena complessiva.
- Se la sentenza di condanna non specifica la misura degli aumenti attribuiti ai singoli reati in continuazione, il giudice dell'esecuzione ha il potere (e il dovere) di interpretare il giudicato e ripartire la pena per stabilire l'entità dell'aumento riferibile a ciascun reato, comprensivo delle riduzioni per il rito eventualmente applicate.
- La determinazione d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione non configura automaticamente eccesso di potere: è ammissibile quando sia logica e necessaria per eseguire l'ordine di rinvio o per accertare i presupposti legali della revoca di un beneficio.
- La mancata promozione di un incidente di esecuzione da parte della Procura non impedisce al giudice dell'esecuzione di eseguire le verifiche necessarie se la pronuncia di rinvio gli affida tale accertamento.
- Il diritto di difesa e il contraddittorio vengono ritenuti rispettati se le parti hanno avuto effettiva possibilità di discutere e dedurre in udienza sul thema decidendum; l'opposizione al computo deve dunque essere esercitata nell'ambito del processo di esecuzione quando ne sia data la possibilità.
- Nella pratica, per valutare la revoca di benefici come l'indulto occorre: acquisire le sentenze di condanna che specificano applicazioni e aumenti; verificare se per ciascun reato la pena concreta è >= soglia prevista dalla norma che disciplina la revoca; se le sentenze non sono esplicite, predisporre calcoli motivati delle quote di aumento, tenendo conto delle riduzioni per rito e della giurisprudenza consolidata.
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