Sentenza n. 4493/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5317 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di pagamento stabilito da una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 5317 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 novembre 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.191,74, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Il titolo fu notificato il 1° dicembre 2025, non venne impugnato ed è passato in giudicato, come attestato il 16 febbraio 2026; risultava inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Dedotto il persistente inadempimento, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentato il credito e rilevando che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva contestato il mancato adempimento. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato il pagamento di € 2.191,74, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione legale, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere dalla comunicazione dell’attivazione a cura della parte; non è previsto compenso per l’incarico. La penalità di mora è stata negata allo stato, in considerazione dell’esiguità dell’importo, salva una successiva istanza in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Spese a carico dell’Amministrazione: € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.
La penalità di mora può essere negata allo stato quando l’importo dovuto è esiguo, ferma la possibilità di disporla successivamente, su istanza della parte, se l’inottemperanza perdura oltre il termine assegnato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16.02.2026 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per promuovere l’ottemperanza relativa a un titolo esecutivo di pagamento contro un’amministrazione dello Stato deve essere decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Il giudice regola le spese secondo la soccombenza e può disporne la distrazione ai difensori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se il titolo giudiziale di condanna al pagamento è passato in giudicato, il credito è documentato e l’amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. può essere negata allo stato in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto, restando possibile disporla su successiva istanza quando persista l’inottemperanza oltre il termine assegnato.
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