Cassazione Penale, Sentenza n. 37120/2024 del 08/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/03/2024 con la quale, su istanza di dissequestro, è stato disposto il sequestro e la confisca dell'autoarticolato (targato 6052KGC) con semirimorchio (targato 1444BCP) intestato alla società Transcast Portes Coopy. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 125 c.p.p., 205 e 236 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b), c), e) c.p.p., sostenendo che: il veicolo era stato posto sotto sequestro probatorio il 16/03/2023 e nella sentenza di patteggiamento del 19/12/2023 il giudice si è pronunciato soltanto sulla confisca e distruzione dello stupefacente; la sentenza di patteggiamento non risultava ancora irrevocabile all'8/03/2024 (la difesa aveva impugnato per cassazione) e, comunque, le misure ablative facoltative devono essere disposte nella stessa sentenza di condanna e non possono essere aggiunte successivamente con un provvedimento autonomo; pertanto la confisca disposta con provvedimento separato è abnorme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il provvedimento dell'8/03/2024 è autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento del 19/12/2023, e disponeva la confisca di un bene sulla quale il giudice della cognizione non si era espresso. Poiché la confisca in esame è facoltativa (art. 240, comma 1 c.p.) il giudice della cognizione non può disporla successivamente con provvedimento autonomo; l'omissione della statuizione ablativa va rimossa con le vie ordinarie (impugnazione) o, se la sentenza è divenuta irrevocabile e si tratta di ablazione obbligatoria, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione di confisca dell'autoarticolato e del semirimorchio, eliminando tale statuizione.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Richiamata nella deduzione del ricorrente come norma procedurale pertinente al sequestro; la Corte valorizza la correttezza del rito di sequestro probatorio ma sottolinea che l'ablazione è questione distinta e va decisa con le regole previste per la pronuncia in sede di cognizione o con i rimedi successivi.
art. 205 cod. pen.
Evocato dal ricorrente a supporto dell'idea che le misure di sicurezza/ablative trovano disciplina nelle norme penali sostanziali e devono essere correttamente suscettibili di pronuncia nel giudizio di condanna.
art. 236 cod. pen.
Richiamato per sostenere che la disciplina delle misure accessorie/di sicurezza e la loro collocazione nella sentenza rientrano nell'ordinamento sostanziale e devono essere disposte nel corretto momento processuale.
art. 606 lett. b), c), e) c.p.p.
Norme di legittimità richiamate come basi di impugnazione per vizio di diritto e motivazione: la Corte ha accolto il motivo nella misura in cui il provvedimento impugnato risultava abnorme e lesivo delle regole di decisione sull'ablazione.
art. 444 c.p.p.
Regolamenta il patteggiamento (applicazione della pena); la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 costituiva il contesto in cui il giudice si è espresso solo sulla confisca dello stupefacente e non del veicolo.
art. 579 c.p.p.
Rilevato per ricordare che la possibilità di decidere sulla confisca in sede di esecuzione dopo il passaggio in giudicato riguarda la fase esecutiva; non legittima invece la pronuncia ablativa facoltativa ex novo da parte del giudice della cognizione in un provvedimento separato.
art. 240, comma 1 cod. pen.
«Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto»
La Corte sottolinea che si tratta di confisca facoltativa: tale misura discrezionale deve essere pronunciata nel giudizio di cognizione e non può essere "aggiunta" successivamente dal giudice della cognizione tramite un provvedimento autonomo; l'omissione non è sanabile con la correzione in senso creativo dell'errore materiale.
art. 676 c.p.p.
Indicato come lo strumento speciale previsto per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria qualora sia formato il giudicato, cioè la via utile quando manchi in sentenza una statuizione relativa ad ablazione obbligatoria.
Massime di principio
- La confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p. è azione discrezionale che il giudice della cognizione deve pronunciare nella sentenza di merito; non può essere disposta successivamente con un provvedimento autonomo.
- Se nella sentenza di patteggiamento o di condanna il giudice omette di pronunciare sulla confisca facoltativa, il rimedio corretto è l'impugnazione della sentenza; non è ammessa la "integrazione" successiva mediante provvedimento separato del medesimo giudice.
- La correzione per errore materiale può riguardare omissioni di statuizioni obbligatorie e di contenuto predeterminato, ma non può essere utilizzata per creare ex novo una pronuncia ablativa discrezionale.
- Se si tratta di ablazione obbligatoria prevista dalla legge, esistono rimedi specifici (anche dopo il giudicato), come quello previsto dall'art. 676 c.p.p.; occorre distinguere sempre tra confisca obbligatoria e confisca facoltativa.
- Quando un bene è sottoposto a sequestro probatorio, la conservazione del sequestro è compatibile con il procedimento, ma la decisione finale sulla destinazione (confisca) richiede il rispetto delle regole procedurali sulla pronuncia in sentenza o l'uso dei rimedi definiti dall'ordinamento.
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