Cassazione Civile, Ordinanza n. 34762/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per Irpeg e Irap relativo all'anno d'imposta 1998, emesso dopo due processi verbali di constatazione e con irrogazione di sanzioni nei confronti di una società che svolgeva attività di cure e servizi assistenziali alla persona. In primo grado la contribuente aveva depositato una dichiarazione integrativa per la definizione agevolata prevista dalla l. n. 289/2002 e il giudice tributario aveva dichiarato estinto il giudizio ritenendo perfezionato il condono. L'Agenzia aveva appellato sostenendo che quella depositata fosse solo l'avvio della procedura, subordinata a una valutazione dell'amministrazione e, comunque, non applicabile alla fattispecie perché già preceduta da PVC con rilievi e perché mancava ogni attestazione positiva sulla regolarità della domanda e sull'integrale pagamento. Nel giudizio di rinvio la CTR ha poi dichiarato inopponibile l'accertamento nei confronti della socia/legale rappresentante, ha disposto la restituzione delle somme versate a titolo di condono e ha dichiarato inammissibile l'appello per asserita mancanza di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e dei limiti del giudizio rescissorio ex artt. 324, 384 e 394 c.p.c. e art. 2909 c.c., perché il giudice di rinvio avrebbe riesaminato l'ammissibilità dell'appello e la specificità dei motivi, tema già deciso nel primo grado di appello e non devoluto dalla cassazione; 2) falsa applicazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 346 c.p.c., perché la CTR aveva nuovamente dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 394 c.p.c. per avere il giudice del rinvio pronunciato anche nei confronti di un soggetto non parte del giudizio rescindente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio sia a cognizione chiusa e vincolato al principio di diritto enunciato nella fase rescindente, con divieto di riesaminare questioni già decise o comunque estranee al perimetro del rinvio, anche se rilevabili d'ufficio. Ha quindi censurato la CTR per avere affrontato la specificità dei motivi di appello, questione già superata nel primo grado di appello e non ricompresa nel dictum rescindente; ha inoltre affermato che nel giudizio rescissorio non può pronunciarsi nei confronti di un soggetto non parte del giudizio di cassazione rescindente. La decisione impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per il riesame nei limiti tracciati dalla precedente cassazione.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stato invocato come mezzo di censura per violazione di norme processuali e dei limiti del giudizio di rinvio.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per denunciare la violazione del giudicato interno.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per sostenere il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 394 c.p.c.
Interpretato nel senso che il giudizio di rinvio ha oggetto chiuso e non può estendersi oltre le parti e le questioni del giudizio rescindente.
art. 2909 c.c.
Richiamato a fondamento dell'efficacia del giudicato.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Evocato in relazione alla pretesa inammissibilità dell'appello e alla disciplina delle preclusioni nel processo tributario.
art. 346 c.p.c.
Richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte, quale parametro della censura sull'appello dell'Ufficio.
art. 8, comma 10, l. n. 289/2002
Richiamato come disposizione sulla definizione agevolata ritenuta dalla parte pubblica non applicabile alla fattispecie per la presenza di PVC con rilievi.
art. 16, comma 8, l. n. 289/2002
Richiamato dalla precedente cassazione come norma che richiede condizioni specifiche per la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, tra cui l'attestazione positiva della regolarità della domanda e dell'integrale pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio ha cognizione chiusa: il giudice rescissorio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già coperte da giudicato interno o comunque estranee ai limiti del rinvio.
- Nel giudizio di rinvio non è consentito riaprire il controllo sulla ritualità degli atti introduttivi o sulla specificità dell'impugnazione quando tali profili siano già stati scrutinati nel precedente grado di merito e non siano stati devoluti dalla decisione rescindente.
- Anche le questioni rilevabili d'ufficio non possono essere esaminate nel giudizio rescissorio se ciò comporta lo sconfinamento dal perimetro fissato dalla sentenza di cassazione.
- Il giudice del rinvio non può pronunciare nei confronti di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio rescindente, perché il contraddittorio nella fase rescissoria deve rimanere coerente con quello del giudizio di cassazione.
- L'eccezione di genericità dell'appello è superata quando l'impugnazione, pur sintetica, consenta di individuare la ratio decidendi della sentenza appellata e di contestarla in fatto e in diritto.
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