Sentenza n. 187/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.-OMISSIS-prot. -OMISSIS-del 20 aprile 2016 di demolizione di un manufatto ad uso rimessa agricola, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un manufatto ad uso rimessa agricola e a una tettoia, ritenuti realizzati senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione notificata il 26 aprile 2016, deducendo: l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione, in particolare con riguardo al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso e alla proporzionalità della misura demolitoria; la violazione del principio di proporzionalità e l'erroneità nel merito, sostenendo che l'opera fosse un annesso pertinenziale, costituito da una tettoia aperta su tre lati destinata al ricovero di prodotti agricoli e funzionale alla propria azienda agricola, riconducibile all'edilizia libera e non assoggettabile a demolizione. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla motivazione, ritenendole infondate perché l'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, adottato nell'esercizio della vigilanza edilizia quando sia accertata l'abusività dell'opera. Per tale ragione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La motivazione è sufficiente quando descrive le opere e indica la loro abusività; il mero decorso del tempo non impone una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico attuale né determina un affidamento tutelabile sulla legittimità dell'opera. Il terzo motivo è stato respinto perché le allegazioni sulla ridotta consistenza e sulla natura pertinenziale o liberamente realizzabile delle opere non erano supportate da documentazione. Il manufatto è stato qualificato come intervento di nuova costruzione, poiché costituito da una struttura stabile, con alterazione della sagoma e delle dimensioni del fabbricato originario, piazzale e pavimentazione. La destinazione a esigenze permanenti rende irrilevanti la precarietà strutturale, la rimovibilità e l'assenza di opere murarie. Anche la pavimentazione, per la rilevante estensione indicata in sentenza, non rientra nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. 380/2001. È stata quindi ritenuta infondata anche la dedotta violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordinanza di demolizione, trattandosi di procedimento vincolato e doveroso di repressione dell'abuso edilizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La natura vincolata dell'ordinanza demolitoria rende comunque irrilevante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. 380/2001
L'edilizia libera non comprende opere di rilevante entità o destinate a esigenze permanenti che alterino lo stato dei luoghi e comportino incremento del carico urbanistico; la pavimentazione è libera solo se di minima entità, anche in rapporto al contesto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione senza titolo di un intervento qualificabile come nuova costruzione legittima l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione adottata per reprimere un abuso edilizio è un atto doveroso e vincolato all'accertamento dell'assenza del titolo edilizio o della difformità da esso; di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
- La motivazione dell'ordinanza di demolizione è sufficiente quando descrive le opere e indica la loro abusività; il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'opera non impone una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale alla demolizione né fonda, da solo, un affidamento tutelabile sulla legittimità dell'opera.
- Un manufatto destinato a soddisfare esigenze permanenti costituisce intervento idoneo ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi e ad aumentare il carico urbanistico, anche se strutturalmente precario, rimovibile o privo di opere murarie.
- La riconducibilità di una pavimentazione all'edilizia libera richiede che essa abbia entità minima sia in assoluto sia in rapporto al contesto e all'edificio cui accede; una superficie di rilevante estensione non beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. 380/2001.
- Chi deduce che un'opera edilizia sia pertinenziale o realizzabile in edilizia libera deve fornire elementi documentali idonei a dimostrarne consistenza, caratteristiche e rapporto funzionale con l'edificio o l'attività servita.
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