Cassazione Civile, Ordinanza n. 34293/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per una violazione del codice della strada. Il destinatario del verbale aveva già proposto impugnazione amministrativa al Prefetto ai sensi dell'art. 203 c.d.s.; successivamente aveva proposto opposizione giudiziaria avverso il medesimo verbale. Il tribunale, accogliendo l'appello incidentale della Prefettura, ha rigettato l'opposizione ritenendo che, una volta scelta l'impugnazione prefettizia, non fosse più possibile impugnare davanti al giudice di pace lo stesso verbale, potendo essere contestata solo l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per vizi propri. Il ricorso per cassazione è stato proposto per quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la Corte rileva che non sono stati formulati specifici motivi di censura idonei a soddisfare il requisito di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. La memoria depositata non ha sanato tale carenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il ricorso non conteneva motivi specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata, né era possibile rimediare a tale mancanza con la memoria. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto per le spese in assenza di attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 203 cod. strada
Richiamato dal giudice di merito per affermare che l'impugnazione al Prefetto del verbale di violazione consente poi la contestazione giudiziale dell'eventuale ordinanza-ingiunzione solo per vizi propri, non del verbale già oggetto di ricorso amministrativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della debenza, in presenza dei presupposti processuali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga motivi di censura specifici, completi e chiaramente riferibili alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di sentenza contestato e delle ragioni di diritto o dei vizi motivazionali dedotti.
- La mera proposizione di motivi formalmente numerati non è sufficiente se manca un'effettiva intelligibilità delle censure; tale difetto non può essere sanato con la memoria successiva.
- In presenza di inammissibilità del ricorso e ove ne ricorrano i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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