Cassazione Penale, Sentenza n. 40302/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza perché l'udienza camerale del riesame si sarebbe tenuta in assenza dell'indagato e del difensore di fiducia, poiché l'avviso di fissazione dell'udienza non sarebbe stato notificato al difensore nominato successivamente; si deduce violazione degli artt. 127, comma 5 e 178, comma 1, lett. c) c.p.p. con riguardo alla lesione del diritto di scelta di presenziare o meno all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza del 22/02/2023 era stato regolarmente notificato il 14/12/2022 al difensore d'ufficio e all'imputato domiciliato presso di lui; il difensore di fiducia è stato nominato successivamente (26/01/2023). La Corte conferma il principio secondo cui l'avviso deve essere notificato al difensore risultante in atti al momento della fissazione e che la mancata notifica al nuovo difensore nominato dopo tale fissazione non comporta nullità. Inoltre la Corte afferma che incombe sulla parte (e sul nuovo difensore) l'onere di informarsi sullo stato del processo e di intervenire; la mancata comunicazione tra difensori non rileva ai fini della regolarità del procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 127 c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore risultante in atti al momento della fissazione; la mancata successiva notifica al difensore nominato dopo la fissazione non determina nullità.
art. 178 c.p.p.
Riferimento alla regola sulla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio e alle garanzie difensive: la Corte ritiene che la tempestiva notificazione al difensore in carica al momento della fissazione sia sufficiente e che l'assenza del difensore successivamente nominato non integri automaticamente violazione della norma.
art. 616 c.p.p.
Applicata per comminare una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente per i profili di colpa connessi all'inammissibilità del ricorso.
art. 12 D.Lvo 286/1998
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stata disposta la misura cautelare; citata come titolo di reato (immigrazione) a fondamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione deve essere effettuata al difensore risultante in atti al momento della fissazione: se il difensore viene sostituito dopo la fissazione, non sussiste obbligo di nuova notifica da parte dell'ufficio giudiziario.
- L'onere di informare il nuovo difensore e di verificare lo stato del procedimento grava sulla parte che nomina il nuovo difensore e sul difensore stesso; l'assenza del nuovo difensore non comporta automaticamente nullità del provvedimento.
- La mancata comunicazione tra il difensore revocato e il nuovo difensore non produce effetti di nullità dell'udienza salvo che non emerga un concreto vulnus alle garanzie processuali imputabile all'ufficio giudiziario.
- Per impugnare efficacemente una ordinanza per nullità collegata alla mancata partecipazione difensiva è necessario dimostrare che la mancata partecipazione sia derivata da una responsabilità dell'ufficio giudiziario o da un'impossibilità oggettiva, non dalla mera inattività della parte o del nuovo difensore.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →