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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 12 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Agevolazioni - Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali - Condizioni - Vincolo risultante dalla concessione edilizia - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, con la quale l'Agenzia aveva disconosciuto due detrazioni indicate nella dichiarazione Unico 2010: la detrazione Irpef del 36% per l'acquisto di un garage e la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. Quanto al garage, il contribuente sosteneva che il vincolo pertinenziale fosse evidente perché il box era inserito nella villa di sua proprietà. Quanto alla riqualificazione energetica, sosteneva che l'immobile fosse già ultimato e accatastato prima dell'esecuzione dei lavori. L'Agenzia contestava sia l'impugnabilità dell'avviso bonario, sia la sussistenza dei requisiti sostanziali per entrambe le detrazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano ha confermato la sentenza di primo grado e ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della comunicazione bonaria, richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui essa è immediatamente impugnabile quando comunica una pretesa impositiva compiuta. Ha confermato il disconoscimento della detrazione del 36% per il garage, perché il vincolo pertinenziale doveva risultare inequivocabilmente da un atto ufficiale, quale il contratto di compravendita o la concessione edilizia, e non era inoltre determinabile con precisione il costo di costruzione. Ha invece confermato il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica, ritenendo provato che il fabbricato fosse già ultimato e accatastato prima dei lavori, mentre la successiva dichiarazione di fine lavori riguardava gli interventi eseguiti in variante, incluso il cappotto termico. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449

    La detrazione spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse pertinenziali.

    La detrazione Irpef del 36% per autorimesse e posti auto richiede che il box sia effettivamente pertinenziale all'unità abitativa e che tale vincolo risulti in modo inequivocabile da un atto ufficiale, come il contratto di compravendita o la concessione edilizia. Non è sufficiente la mera proprietà comune o il fatto che il garage sia fisicamente inserito nell'edificio.

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo formale può essere impugnata quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva già compiuta e non una mera informazione interlocutoria.

  • Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione bonaria derivante dal controllo automatizzato è autonomamente impugnabile se contiene una concreta pretesa tributaria, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Commissione.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sebbene l'Agenzia sostenesse che l'avviso bonario non rientrasse tra gli atti impugnabili, il collegio ha adottato un'interpretazione sostanziale, riconoscendo la tutela immediata quando l'atto rende attuale la pretesa fiscale.

  • Art. 1, commi 344 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Le agevolazioni per il risparmio energetico sono riconoscibili per interventi realizzati su edifici già esistenti; non spettano, invece, per opere eseguite nell'ambito della costruzione ancora in corso del fabbricato. Nel caso concreto, accatastamento e precedenti allacciamenti sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare l'ultimazione dell'edificio.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 7344/2012

    La comunicazione di irregolarità che esprime una pretesa impositiva compiuta è immediatamente impugnabile.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25297/2014

    Ha confermato l'autonoma impugnabilità delle comunicazioni bonarie quando esse presentano una pretesa tributaria concreta e attuale.

Massime di principio

  • Per ottenere una detrazione relativa all'acquisto o alla realizzazione di un box auto, il vincolo pertinenziale deve risultare da documenti ufficiali con data certa, preferibilmente dal contratto di compravendita o dalla concessione edilizia; la sola collocazione del garage nell'edificio o la proprietà comune non sono necessariamente sufficienti.
  • Per la detrazione del costo di costruzione del box è necessario poter individuare con precisione il costo agevolabile; fatture generiche o prive di una chiara separazione del costo di costruzione possono determinare il disconoscimento del beneficio.
  • Le detrazioni per la riqualificazione energetica presuppongono un edificio già esistente. Accatastamento, allacciamenti e altri elementi documentali anteriori ai lavori possono dimostrare l'ultimazione del fabbricato, anche se la licenza d'uso o la dichiarazione formale di fine lavori sono successive.
  • La data della dichiarazione di fine lavori deve essere interpretata in relazione all'oggetto dei lavori: se riguarda opere eseguite in variante o interventi migliorativi, non dimostra necessariamente che l'intero fabbricato fosse ancora in costruzione.
  • Le comunicazioni bonarie sono impugnabili quando contengono una pretesa tributaria concreta e immediatamente lesiva, anche se formalmente non costituiscono un avviso di accertamento.

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