Cassazione Civile, Ordinanza n. 18528/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito del ricorso, perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto per rinunzia. La Corte ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., secondo quanto riportato nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato l’appello proposto da una società avverso la decisione del Tribunale di Napoli. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; il fallimento della controparte ha resistito con controricorso. Prima della decisione nel merito, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato ritualmente al ricorso e il fallimento ha accettato la rinuncia. Entrambe le parti hanno anche chiesto la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene richiamato per escludere la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia accettata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può non pronunciare sulle spese secondo la disciplina richiamata dal provvedimento.
Come è indicizzato
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