Sentenza n. 2683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00705/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 705/2025, relativa ai risultati delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica di Paestum e agli atti regionali di decisione sul ricorso amministrativo elettorale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati elettorali)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto le censure relative alle irregolarità delle operazioni elettorali e declinato la giurisdizione amministrativa sulle questioni concernenti l’elettorato attivo e passivo. Quanto alle operazioni elettorali, hanno dedotto la violazione dell’art. 29 del Regolamento elettorale, per la mancata verbalizzazione mediante ricevuta della consegna dei plichi contenenti il materiale elettorale e per l’incertezza sulle modalità di custodia tra la chiusura dei seggi e la proclamazione degli eletti; la violazione dell’art. 42, comma 2, dello Statuto consortile, per la partecipazione all’Adunanza dei presidenti del Direttore, di funzionari e del Vicepresidente, quest’ultimo candidato; nonché l’omessa pronuncia e il travisamento delle censure da parte del TAR. Gli appellanti hanno sostenuto che tali anomalie, valutate complessivamente, fossero idonee a porre in dubbio l’integrità del materiale elettorale e la genuinità del risultato, senza necessità di provare direttamente l’avvenuta manipolazione. Quanto alla giurisdizione, hanno dedotto che le questioni relative all’ineleggibilità o incandidabilità di un candidato condannato con sentenza penale non definitiva e all’ammissione al voto di due soggetti non in regola con i contributi non erano proposte per ottenere direttamente l’accertamento di diritti elettorali, ma incidevano sulla legittimità delle operazioni elettorali e del risultato, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e cognizione incidentale delle questioni di diritto ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR non fosse incorso in omessa pronuncia né in travisamento. In applicazione del principio di strumentalità delle forme, la mancata redazione della ricevuta di consegna dei plichi costituisce una mera irregolarità, poiché i verbali attestavano la formazione dei plichi, la loro consegna presso la sede consortile e l’individuazione del funzionario incaricato; gli appellanti non avevano allegato né provato manomissioni, alterazioni o altri elementi concreti idonei a dubitare dell’integrità del materiale e della genuinità del voto. Anche la presenza di soggetti ulteriori all’Adunanza dei presidenti non ha inciso sul risultato, poiché tali soggetti non avevano compiuto operazioni elettorali e l’Adunanza si era limitata alla lettura e alla sommatoria dei risultati già cristallizzati nei verbali di seggio. Il secondo motivo è stato accolto. Il giudice ha ritenuto erronea la declinatoria di giurisdizione del TAR: il petitum sostanziale immediato riguardava la legittimità delle operazioni elettorali e la possibile rinnovazione delle stesse, mentre l’accertamento dell’elettorato attivo o passivo costituiva questione pregiudiziale da esaminare incidentalmente. La controversia incideva quindi sull’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, non sulla tutela diretta del diritto soggettivo di elettorato. La sentenza è stata riformata limitatamente alla declinatoria di giurisdizione; la causa è stata rimessa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. per il prosieguo del giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105, comma 1, c.p.a.
L’accoglimento in appello della censura relativa alla giurisdizione erroneamente declinata comporta la rimessione della causa al primo giudice per il prosieguo del giudizio.
art. 8, comma 1, c.p.a.
Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali relative a diritti quando la loro soluzione sia necessaria per decidere sulla questione principale devoluta alla sua giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di primo grado abbia effettivamente esaminato la questione, anche se con motivazione non condivisa dalla parte.
art. 29 del Regolamento elettorale del Consorzio Bonifica di Paestum
tutte le buste e il plico contenente le schede non utilizzate, unitamente alle due copie del verbale, saranno consegnati dal presidente del seggio al funzionario del Consorzio all’uopo designato dal Presidente e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio
La mancata redazione della ricevuta di consegna, in assenza di prova di manomissioni o alterazioni e a fronte di verbali attestanti la formazione e la consegna dei plichi, integra una mera irregolarità non invalidante.
art. 42, comma 2, dello Statuto consortile
in prosecuzione della chiusura dei seggi dopo lo spoglio, i Presidenti di seggio, costituiti in assemblea con assistenza del funzionario del Consorzio designato dal Presidente, incaricato di redigere apposito verbale, pubblicano il risultato delle votazioni, proclamano i Consiglieri eletti ed accertano il Consigliere Anziano che procederà alla convocazione della prima seduta per l’insediamento, della quale assumerà la presidenza provvisoria
La partecipazione di ulteriori soggetti all’Adunanza dei presidenti non invalida le operazioni quando essi non compiano attività decisorie o materiali e l’Adunanza si limiti a leggere e sommare risultati già definiti nei verbali dei seggi.
art. 25, commi 3 e 4, l.r. Campania n. 4/2003
eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione; sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni
La disposizione disciplina il ricorso amministrativo avverso i risultati delle elezioni consortili e la relativa decisione regionale; nel giudizio esaminato gli atti regionali sono stati impugnati con motivi aggiunti.
art. 24, comma 1, lettere c) e d), l.r. Campania n. 4/2003
È stata invocata dagli appellanti quale fonte delle cause di ineleggibilità o incandidabilità del candidato eletto; la questione è stata rimessa al giudice di primo grado, munito di giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa alla correttezza delle operazioni elettorali.
art. 133 c.p.a.
La materia elettorale non rientra, secondo la motivazione, tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il riparto dipende dalla situazione giuridica fatta valere, ferma la cognizione incidentale dei diritti pregiudiziali nella controversia sull’interesse legittimo alla regolarità delle operazioni.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, la violazione di prescrizioni formali non determina l’annullamento delle operazioni quando non sia dimostrata una concreta compromissione della volontà del corpo elettorale, dell’affidabilità del risultato o delle garanzie di segretezza e genuinità del voto.
- La mancata verbalizzazione di un’operazione di consegna del materiale elettorale costituisce una mera irregolarità, e non un vizio invalidante, se gli altri verbali documentano la formazione e la consegna dei plichi e non emergono elementi concreti di manomissione o alterazione.
- La presenza di soggetti non previsti all’interno dell’organo che procede alla proclamazione degli eletti non invalida il risultato quando tali soggetti non compiano operazioni elettorali e l’attività dell’organo si limiti alla lettura e alla sommatoria di risultati già definitivamente accertati nei singoli seggi.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre individuare il petitum sostanziale: se la domanda mira direttamente all’accertamento del diritto di elettorato attivo o passivo, la controversia appartiene al giudice ordinario; se invece mira all’annullamento o alla rinnovazione delle operazioni elettorali per la partecipazione di soggetti privi dell’elettorato o incandidabili, la domanda riguarda l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni ed è devoluta al giudice amministrativo.
- Il giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento delle operazioni elettorali, può esaminare incidentalmente, senza efficacia di giudicato, le questioni relative alla sussistenza dell’elettorato attivo o passivo quando siano necessarie per decidere la controversia principale.
- In appello, quando sia erroneamente declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, il Consiglio di Stato deve riformare la sentenza nella parte relativa alla giurisdizione e rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., senza decidere direttamente le ulteriori eccezioni preliminari o il merito.
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