Cassazione Civile, Sentenza n. 20870/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la validità del contratto di compravendita impugnato, sostenendo che esso fosse nullo per elusione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), posto che l'operazione era collegata ad altri due atti (Scolli -> Arrigoni/Uccheddu del 29.12.1999 e Arrigoni/Uccheddu -> Immobiliare Francesca del 22.3.2001) e avrebbe avuto la finalità di trasformare un credito di Arrigoni verso Tranquillo Fietta nel prezzo di vendita, agevolando l'acquisto dell'immobile da parte della Immobiliare Francesca in caso di mancato adempimento del debitore. In primo grado i coniugi avevano prodotto quegli atti solo in udienza di precisazione delle conclusioni; il Tribunale non ha esaminato la questione di nullità sollevata in comparsa conclusionale e ha accolto la domanda risolutoria per inadempimento. La Corte d'appello ha ritenuto la nullità rilevabile d'ufficio ma ha escluso l'illiceità per mancata prova concreta e ha confermato la risoluzione per gravità dell'inadempimento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie e sull'ammissione di documenti nuovi in appello (art. 345, co. 3 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 2012).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (sulla non ammissibilità automatica dei documenti prodotti tardivamente in primo grado), ma ha accolto il secondo motivo riferito all'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo anteriore alla modifica del 2012), ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso l'utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti in primo grado senza valutare la loro indispensabilità. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, spetta alla Corte di cassazione effettuare un giudizio astratto di indispensabilità dei documenti nuovi ai fini dell'ammissione in appello e ha ritenuto sussistente, in astratto, l'indispensabilità dei contratti prodotti dai ricorrenti. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per riesaminare la dedotta nullità negoziale e, conseguentemente, la gravità dell'inadempimento. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha regolato anche le spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente in cassazione.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Ricondotto al divieto di patto commissorio: la dedotta nullità contrattuale era fondata sulla tesi che la catena negoziale fosse funzionale a realizzare un patto commissorio occulto; la questione richiede accertamento probatorio.
art. 345, comma 3, c.p.c. (testo anteriore alla modifica del 2012)
La Corte ha richiamato il criterio delle Sezioni Unite (sent. n. 10790/17): in appello possono essere ammessi documenti nuovi se 'indispensabili', ossia idonei ad eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale; la Corte di cassazione è giudice dell'astratta indispensabilità quando è dedotta in sede di legittimità un'erronea esclusione di tali documenti.
art. 112 c.p.c.
Riferimento alle regole sul potere istruttorio e alle preclusioni processuali nelle produzioni documentali; la Corte ha rilevato che la deroga alle preclusioni per la prova della nullità non opera indipendentemente dalla rilevazione officiosa.
art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Norma richiamata in relazione alle preclusioni istruttorie; la Cassazione ha respinto l'idea che la produzione tardiva sia automaticamente ammissibile senza valutazione di indispensabilità.
art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
Norme invocate come criterio di impugnazione per violazione di legge e per vizio motivazionale; la Corte ha valutato i motivi di cassazione alla luce di tali disposizioni e ha accolto il motivo relativo all'art. 345 c.p.c.
art. 1453, co. 3 c.c. e art. 1455 c.c.
Riferimenti alle norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla valutazione della gravità dell'inadempimento; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della gravità fosse subordinata all'accertamento della validità del contratto.
art. 101, comma 2 c.p.c. (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato nel contesto della sentenza delle Sezioni Unite n. 26242/14: la norma è stata interpretata nel senso che la rilevazione d'ufficio della nullità consente alle parti di svolgere attività probatorie anche successivamente, ma non autorizza di per sé produzioni tardive non giustificate senza la previa rilevazione d'ufficio.
Massime di principio
- La nullità contrattuale rilevabile d'ufficio richiede comunque un esame probatorio; le parti non possono aggirare le regole di preclusione semplicemente producendo documenti tardivi se non ricorre la necessaria valutazione di indispensabilità.
- Nel giudizio di appello, documenti nuovi possono essere ammessi se risultano 'indispensabili' ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nella formulazione previgente alla modifica del 2012); la Corte di cassazione può valutare in astratto tale indispensabilità quando è dedotto l'errore in procedimento.
- La valutazione sulla gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale deve essere compiuta dopo aver accertato la validità del contratto; contestazioni rilevanti di nullità annullano o subordinano tale valutazione.
- Le Sezioni Unite hanno chiarito che, se la nullità viene rilevata d'ufficio durante il processo, le parti possono spiegare attività probatorie anche oltre le preclusioni ordinarie; tuttavia questa possibilità non autorizza automaticamente la produzione tardiva senza una previa rilevazione d'ufficio.
- In contenziosi che coinvolgono catene negoziali e sospetti di elusione di divieti (es. patto commissorio), è essenziale consentire l'esame di atti collegati anche se prodotti tardivamente quando essi possono essere decisivi per la ricostruzione del fatto.
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