Cassazione Penale, Sentenza n. 16502/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 163 c.p.: dopo che il Tribunale di Napoli aveva applicato la disciplina della continuazione tra due condanne irrevocabili e rideterminato la pena complessiva, il giudice dell'esecuzione non si è pronunciato sulla richiesta difensiva di estendere la sospensione condizionale della pena già concessa con la sentenza del 9 ottobre 2009, omettendo così una valutazione richiesta espressamente e creando il rischio di una revoca implicita e immotivata del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, ritenendo che la sospensione condizionale accordata con una sentenza di cognizione non venga automaticamente revocata dall'applicazione della continuazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dell'istanza difensiva, invitando il giudice a valutare se estendere il beneficio alla pena unitaria o, se del caso, revocarlo motivatamente nei limiti della competenza discrezionale del giudice di cognizione. (Fatti rilevanti: sentenza Tribunale Marano 14/06/2011: 1 anno e 300,00 euro di multa; sentenza Tribunale Napoli 09/10/2009: 4 mesi e 2.000,00 euro di multa; pena complessiva rideterminata in 1 anno e 1 mese e 400,00 euro di multa dall'ordinanza impugnata.)
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione dei reati: il giudice dell'esecuzione ha applicato la continuazione per unificare le due condanne e rideterminare la pena complessiva.
art. 163 cod. pen.
Norma collegata alla sospensione condizionale della pena: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a questa norma perché la decisione impugnata non si è pronunciata sulla richiesta di estensione del beneficio.
art. 168, comma secondo, cod. pen.
Regola sulla revoca facoltativa della sospensione condizionale: la Corte ha ricordato che la revoca discrezionale spetta al giudice di cognizione, non al giudice dell'esecuzione, il quale può intervenire soltanto nei casi di revoca di diritto previsti dalla legge.
Massime di principio
- L'applicazione della continuazione tra più sentenze non comporta automaticamente la perdita della sospensione condizionale già concessa per uno dei reati; occorre una specifica valutazione del giudice dell'esecuzione o, se necessario, del giudice di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione, una volta rideterminata la pena per effetto della continuazione, deve comunque pronunciarsi espressamente sulla sospensione condizionale richieste: estenderla, revocarla motivatamente o rinviare la valutazione al giudice competente.
- La revoca discrezionale della sospensione condizionale è prerogativa del giudice di cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione discrezionale se non nei casi di revoca automatica previsti dalla legge.
- L'omessa pronuncia o espressioni ambigue nel dispositivo che possano essere interpretate come revoca implicita del beneficio costituiscono vizio motivazionale suscettibile di annullamento e rinvio.
- In casi simili il difensore deve chiedere espressamente in sede di esecuzione che il giudice valuti l'estensione della sospensione condizionale alla pena unitaria e sollecitare una motivazione chiara, onde evitare revoche implicite o decisioni non conformi alla competenza discrezionale del giudice di cognizione.
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