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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18545/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva riformato la decisione di primo grado nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo una riduzione della pena. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la nullità della sentenza di appello per mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi anche ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione al mancato proscioglimento e alla verifica di eventuali cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando la Corte di appello accoglie una richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. dopo la rinuncia ai motivi di appello, non sia tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatorie, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione limita la cognizione ai motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato in appello, una volta accolta, non impone al giudice di secondo grado una motivazione autonoma sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se i motivi di appello sono stati rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello, nel decidere sul concordato in appello, non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento quando la cognizione è limitata dai motivi devoluti e non rinunciati.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    È richiamato come norma che ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, rendendo applicabile l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, con valutazione della colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello e la cognizione sia dunque circoscritta ai soli punti non rinunciati.
  • La deduzione in cassazione della mancanza di motivazione sul controllo ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se proposta avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, perché tale controllo non è imposto nei limiti segnati dall'effetto devolutivo dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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