Sentenza n. 11224/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino pakistano -OMISSIS- e conseguente alla trasmissione di nulla osta n. -OMISSIS- da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lucca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, conseguente alla trasmissione del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad sulla richiesta di attivazione e definizione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale. La domanda era collegata alla trasmissione di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lucca. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dedotto l’avvenuta fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica, senza tuttavia dimostrare la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto che permanessero i presupposti per la tutela, anche ai fini della lavorazione della domanda di visto e dell’emanazione del provvedimento finale, poiché sussisteva un obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia si era protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad è stato condannato a concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La mera fissazione dell’appuntamento non è stata considerata equivalente alla definizione del procedimento. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudice può dichiarare l’obbligo di provvedere e ordinare la conclusione del procedimento quando sussistono un obbligo di provvedere e un’inerzia oltre il termine procedimentale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente è obbligata a concludere un procedimento entro un termine e lascia decorrere tale termine senza adottare un provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio è accoglibile ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con ordine giudiziale di definire il procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
- La fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica, pur costituendo un’attività procedimentale, non equivale alla conclusione del procedimento di rilascio del visto e non fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio quando manca ancora un provvedimento espresso.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento, senza sostituirsi ad essa nella valutazione spettante, quando l’obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine risultino accertati.
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