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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11483 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno contestato l'avviso di accertamento INVIM relativo alla donazione della nuda proprietà del terreno. In particolare, hanno contestato la determinazione del maggior valore mediante comparazione con un'altra vendita, poiché il confronto riguardava la piena proprietà e comprendeva beni accessori; hanno inoltre sostenuto che dovessero essere computati tra le spese incrementative sia il valore delle aree cedute gratuitamente al Comune nell'ambito della lottizzazione, sia le spese per opere di urbanizzazione. In Cassazione hanno censurato anche la violazione del giudicato, il difetto di motivazione e l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. quanto alla prova della cessione delle aree.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di interesse, poiché la sentenza della Commissione centrale, coordinando motivazione e dispositivo, doveva intendersi limitata alla questione della deducibilità del valore delle aree cedute al Comune. Ha invece accolto il quarto motivo: il valore delle aree cedute gratuitamente al Comune nell'ambito della lottizzazione è assimilabile, per natura ed effetti patrimoniali, alle spese incrementative e deve essere considerato ai fini INVIM. La Commissione centrale non poteva esigere la prova di una delibera o convenzione comunale, poiché la cessione e il relativo presupposto non erano stati contestati dall'Ufficio e dovevano quindi considerarsi acquisiti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La sentenza è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario dei contribuenti anche sotto tale profilo. Le spese di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti 7.000 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 11 e 13

    "in tema di Invim [...] nel caso di convenzioni urbanistiche per la lottizzazione con cessione gratuita al comune di suoli occorrenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione [...] il valore delle aree [...] è onere similare, per natura ed effetti patrimoniali, alle spese incrementative"

    L'elenco degli oneri detraibili ai fini INVIM non è tassativo. Il valore dei terreni ceduti gratuitamente al Comune in forza della lottizzazione può essere incluso tra le spese incrementative del valore del bene, perché rappresenta un sacrificio patrimoniale collegato all'incremento di valore tassato.

  • Art. 115 c.p.c.

    I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Se l'Amministrazione non contesta l'esistenza della cessione delle aree o dei relativi presupposti, il giudice non può richiedere una prova ulteriore su tali circostanze, salvo contestazioni specifiche o altri elementi contrari.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato copre ciò che è stato definitivamente deciso. Tuttavia, nel caso concreto, le censure fondate su tali norme sono state dichiarate inammissibili perché riferite al dispositivo letto isolatamente, senza considerare la motivazione che ne delimitava l'effettivo oggetto.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto e attuale. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, alla luce della corretta interpretazione della sentenza impugnata, non producevano un'utilità concreta per i ricorrenti.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e fondato il quarto.

Massime di principio

  • Ai fini INVIM, o in situazioni analoghe di tassazione dell'incremento di valore immobiliare, il valore delle aree cedute gratuitamente al Comune nell'ambito di una lottizzazione può essere trattato come spesa incrementativa deducibile, anche se non è espressamente elencato tra gli oneri detraibili.
  • La deducibilità richiede un collegamento effettivo tra la cessione gratuita e la procedura urbanistica che ha prodotto o consentito l'incremento di valore del terreno; normalmente tale collegamento deve risultare da convenzioni, delibere, atti urbanistici o altra documentazione.
  • Nel processo civile e tributario, i fatti non contestati in modo specifico dalla controparte possono essere considerati acquisiti. L'Amministrazione che contesta solo l'interpretazione giuridica della deducibilità non può successivamente pretendere di rimettere in discussione fatti presupposti mai contestati.
  • Il dispositivo di una sentenza deve essere interpretato insieme alla motivazione. Una formula ampia come la conferma dell'atto impositivo non può essere letta isolatamente quando la motivazione limita chiaramente la decisione a una specifica questione.
  • Per determinare correttamente il valore comparativo di un immobile occorre confrontare beni e diritti omogenei e separare il valore della nuda proprietà da quello della piena proprietà, nonché il valore dei beni accessori eventualmente trasferiti.
  • La decisione riguarda il regime INVIM e il quadro normativo storico richiamato dalla sentenza; l'applicazione automatica degli stessi principi a imposte immobiliari attuali richiede una verifica della diversa disciplina vigente e della documentazione concreta.

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