Cassazione Civile, Ordinanza n. 19454/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una casa di cura privata sosteneva di essere creditrice dell'azienda sanitaria locale per prestazioni sanitarie rese negli anni 2007-2008 e lamentava il mancato pagamento del saldo. L'azienda sanitaria, a fronte della pretesa di pagamento, aveva opposto in compensazione un proprio controcredito restitutorio relativo a rette di degenza asseritamente indebitamente corrisposte per alcuni pazienti ricoverati nel periodo 1999-2008. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il debitore non fosse l'azienda sanitaria ma la Finanziaria regionale (FIRA). La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che la normativa regionale non aveva previsto una successione automatica tra FIRA e ASL per i debiti anteriori, e che incombeva alla creditrice dimostrare che, cessate le funzioni di gestione finanziaria di FIRA, tali passività fossero state trasferite alle ASL. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dei contratti del 14 marzo 2005 e del 6 agosto 2009, della normativa regionale abruzzese e di varie norme civilistiche e processuali, sostenendo che l'eccezione di compensazione implicasse confessione del debito e che la ASL fosse il soggetto obbligato al pagamento; 2) violazione delle stesse fonti per avere la Corte d'appello errato nell'interpretare gli accordi e nel ritenere FIRA titolare del rapporto di debito; 3) censura sulle spese di lite, perché la loro regolazione avrebbe dovuto seguire l'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la sentenza impugnata si era attenuta a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità: per le prestazioni sanitarie rese in base a rapporti con strutture private convenzionate, l'ente incaricato del pagamento è quello individuato dalla normativa regionale; nel caso abruzzese, per il periodo anteriore al 1 gennaio 2008 FIRA rivestiva tale qualità, mentre per il periodo successivo spettava alla creditrice provare l'eventuale trasferimento delle passività alle ASL. La Corte ha anche osservato che le censure richiedevano una nuova interpretazione dei contratti e degli accordi, attività non consentita in sede di legittimità, e che la contestazione sull'effetto confessorio della compensazione non colpiva adeguatamente la ratio della sentenza di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera impugnazione della decisione sulle spese. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione, un ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 3; art. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.
La procedura di definizione anticipata e la successiva decisione hanno confermato l'inammissibilità del ricorso all'esito del contraddittorio camerale.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 1, comma 10, D.L. n. 324 del 1993
Nei rapporti con le strutture private convenzionate, il debitore inadempiente e soggetto passivo dell'azione di pignoramento è l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, non l'unità sanitaria locale competente.
D.lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies
È richiamato come base della disciplina degli accordi e dei rapporti con le strutture accreditate, ma non è ritenuto idoneo a sovvertire la individuazione del soggetto tenuto al pagamento secondo la normativa regionale applicabile.
L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38
Individuava nella FIRA il soggetto competente alla gestione finanziaria e al pagamento dei debiti verso le strutture private, per il periodo rilevante.
L.R. Abruzzo n. 15 del 2004, art. 122
Ha modificato il quadro regionale confermando l'individuazione della FIRA come ente competente al pagamento dei debiti verso le strutture private.
L.R. Abruzzo n. 17 del 2009
Ha soppresso i commi dell'art. 38 della legge regionale n. 146 del 1996, giustificando il passaggio delle funzioni precedentemente svolte da FIRA all'Agenzia Sanitaria Regionale.
art. 1362 c.c.
È invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dei contratti, ma la censura è inammissibile perché sollecita un nuovo esame del merito.
art. 1372 c.c.
Richiamato come norma sull'efficacia del contratto, ma non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso in cassazione.
artt. 12 e 15 disp. prel. c.c.
Sono richiamati in funzione ermeneutica, ma la Corte non accoglie la richiesta di rivalutazione interpretativa degli accordi.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono invocati in relazione alla valutazione delle prove, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità perché non attacca le rationes decidendi sul riparto dell'onere probatorio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di un ulteriore importo in favore della controricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti tra strutture sanitarie private convenzionate e amministrazioni del servizio sanitario, l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni dipende dalla normativa speciale applicabile nel tempo, e non può essere superata da un generico richiamo alla titolarità dell'ASL se la legge regionale assegna il pagamento a un diverso ente.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto la questione in modo consolidato, il ricorso che si limiti a riproporre la medesima censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento dei contratti o degli accordi già interpretati dal giudice di merito, salvo la deduzione di un vizio argomentativo specifico e decisivo.
- Se il quadro normativo prevede il passaggio di funzioni da un ente a un altro, spetta alla parte creditrice dimostrare il concreto trasferimento anche delle passività relative ai crediti maturati nel periodo anteriore, quando tale trasferimento non risulti espressamente dalla disciplina positiva.
- La censura sulla compensazione o su eventuali effetti confessorii deve colpire specificamente la motivazione della sentenza di merito; una contestazione generica o indiretta è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che si limiti a chiedere una diversa regolazione delle spese senza censurare la decisione impugnata non integra un vero motivo di impugnazione ed è inammissibile.
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