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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04332/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2005, il reddito d'impresa dichiarato da una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, entro trenta giorni, della ricevuta di spedizione della raccomandata, ritenendo che tale termine servisse sia a verificare la tempestività dell'impugnazione sia la tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, quando la notificazione del ricorso/appello avviene a mezzo posta, la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e che il deposito dell'avviso di ricevimento può sostituire quello della ricevuta di spedizione se reca l'attestazione postale della data di spedizione; inoltre ha dedotto che l'appello era stato tempestivo e che anche la costituzione era avvenuta nei termini corretti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché il giudice di merito non si è attenuto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite: nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se, al suo posto, sia depositato l'avviso di ricevimento con idonea attestazione postale della data di spedizione; inoltre, il termine di trenta giorni per la costituzione dell'appellante che notifica a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante

    il termine per costituirsi decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario quando la notificazione dell'appello avviene a mezzo posta; il mancato deposito della ricevuta di spedizione non determina inammissibilità se l'avviso di ricevimento è idoneo a provarne la tempestività.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    deposito della documentazione di notificazione

    la funzione probatoria della ricevuta di spedizione può essere assolta, in presenza delle necessarie attestazioni postali, dall'avviso di ricevimento del plico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione di norme processuali

    la censura è stata proposta come error in procedendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello adottata in contrasto con i principi di diritto consolidati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l'impugnazione è notificata direttamente a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, purché l'avviso di ricevimento depositato consenta di verificare la data di spedizione attraverso attestazione postale idonea.
  • Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante che abbia notificato l'atto per posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione della raccomandata.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione e quella della regolare costituzione devono essere effettuate secondo la funzione probatoria dei documenti realmente prodotti, senza applicare un formalismo che trasformi in causa di inammissibilità una carenza documentale sanabile o comunque non decisiva.
  • Quando il giudice di merito si discosta dai principi di diritto già enunciati dalla Corte di cassazione in materia di notificazione postale degli atti di impugnazione nel processo tributario, la sentenza è cassabile con rinvio per il riesame in fatto della documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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