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Sentenza

Sentenza n. 3010/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro di Diagnostica Radiologica e Strumentale Dott. Leonardo Vitolo S.r.l. il 13/4/2023, per l’annullamento: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 38 del 17 gennaio 2023 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1035 del 16/11/2022 Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Integrazione allegati”; b) della deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1035 del 16/11/2022 Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, mai notificata; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202300718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell’ASL relative alla definizione, rettifica e integrazione della regressione tariffaria unica per l’assistenza specialistica ambulatoriale, nonché agli atti di recupero delle somme ritenute dovute

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione dell’ASL relativa alla regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e, con motivi aggiunti, le successive deliberazioni di modifica, integrazione e rettifica. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza e il recupero di corrispettivi contrattuali spettanti alla struttura accreditata. La ricorrente, in memoria, ha aderito a tale eccezione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie sulla regressione tariffaria rientrano nella giurisdizione ordinaria quando non investono il potere autoritativo di programmazione sanitaria, ma soltanto le modalità, i tempi e l’entità dei corrispettivi dovuti. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano la regressione tariffaria applicata, la sua motivazione, la non debenza, l’affidamento e la ragionevolezza e tempestività del recupero, senza contestare gli atti presupposti di determinazione dei tetti di spesa o dei criteri generali di programmazione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha distinto le controversie sulla programmazione sanitaria, sulla determinazione dei tetti di spesa, sulla capacità operativa e sulla ripartizione delle risorse — devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa perché attinenti all’esercizio di poteri autoritativi — dalle controversie relative alla regressione tariffaria quando concernono soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi dell’applicazione e il recupero di somme previsto dall’accordo contrattuale. In quest’ultimo caso l’ASL agisce iure privatorum, mediante atti paritetici e non autoritativi, e il provvedimento amministrativo a monte rileva soltanto come fatto, senza doverne valutare la legittimità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate perché il ricorso era stato proposto prima del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale del 2023.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    «quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»

    Nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi, le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi spettano al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non implicano l’accertamento della concessione o il sindacato sull’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudice amministrativo fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, consentendo la riproposizione della controversia davanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate che riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, la regressione tariffaria, le modalità di calcolo, i tempi dell’applicazione o il recupero di somme previsto dall’accordo contrattuale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attengono a posizioni di diritto soggettivo e a un rapporto patrimoniale paritetico.
  • La giurisdizione amministrativa resta ferma quando la controversia investe l’esercizio di poteri autoritativi di programmazione sanitaria, quali la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria procede al recupero di somme ritenute dovute in applicazione del rapporto contrattuale sono atti privatistici e non espressione di un potere autoritativo; le relative contestazioni devono essere proposte davanti al giudice ordinario.
  • Quando la controversia sulla regressione tariffaria non mette in discussione la legittimità degli atti generali o presupposti di programmazione sanitaria, tali atti possono essere considerati dal giudice ordinario come meri fatti, senza necessità di sindacarne la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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