Sentenza n. 4680/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 225/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 225/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 gennaio 2025 e notificata al Ministero il 24 gennaio 2025, munita di asseverazione di conformità e indicata come titolo per l'esecuzione forzata. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto della docente all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il ricorso presupponeva l'inadempimento dell'amministrazione; nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha eseguito la sentenza nelle more del giudizio e la pretesa della ricorrente risulta integralmente soddisfatta. Ha condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Nella liquidazione ha considerato non controverso l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso, il valore estremamente contenuto della controversia, la natura minima e stereotipata delle attività difensive in materia e l'adempimento tardivo dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.
Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa mediante esecuzione della sentenza nelle more determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del titolo da parte dell'amministrazione nelle more del processo, con conseguente pieno soddisfacimento della pretesa, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Se l'inadempimento dell'amministrazione non è controverso al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, la successiva esecuzione tardiva non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
Come è indicizzato
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