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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34366/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per truffa aggravata (art. 99, comma 4 c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 157 c.p. perché la recidiva non sarebbe stata valutata; (ii) violazione degli artt. 640 e 641 c.p. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di raggiri ed artifici e alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo era manifestamente infondato perché la sentenza di primo grado aveva comunque tenuto conto della recidiva e la Corte d'appello l'aveva confermato; gli altri motivi erano privi della specificità richiesta e costituivano doglianze di natura fattuale (ricostruzione alternativa dei fatti) non ammissibili in cassazione. La sentenza di merito era ritenuta correttamente motivata, puntando su elementi quali la simulazione della volontà di vendita, l'assicurazione di invio "tracciabile", la mancata spedizione, la rimozione dell'annuncio e l'irreperibilità dell'imputato. Per l'inammissibilità totale, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata per indicare che il procedimento si è svolto nelle forme previste dalla norma (regime emergenziale/procedurale); la Corte constata il rispetto della forma procedurale prevista.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente in tema di recidiva; la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse stata comunque presa in considerazione nel giudizio di primo grado e confermata in appello, rendendo infondato il motivo.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa: la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i raggiri e gli artifici (simulazione della vendita, assicurazioni sull'invio 'tracciabile', mancata spedizione, rimozione annuncio, irreperibilità), confermando la qualificazione come truffa aggravata.

  • art. 641 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura di errata qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto infondata la proposta riconsiderazione della qualificazione in favore dell'art. 641 e ha mantenuto la qualificazione per truffa.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Comma richiamato quale causa di aggravamento applicata alla truffa; la condanna impugnata è avvenuta con riferimento a tale aggravante e la Corte ha confermato tale applicazione.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme procedurali che impongono la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per motivi in parte manifestamente infondati e in parte privi della specificità richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende qualora la causa dell'inammissibilità sia addebitabile al ricorrente per colpa; applicata con irrogazione di euro 3.000.

  • Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata per il principio che, se il ricorrente ha causato l'inammissibilità per colpa, può essere comminata la sanzione pecuniaria; il documento è usato a supporto della condanna alla ammenda.

Massime di principio

  • La cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; va cura formulare censure chiare e puntuali.
  • Non è possibile utilizzare la cassazione per rieditare la valutazione dei fatti o offrire una pura lettura alternativa della prova: tali doglianze sono di natura fattuale ed escluse dalla cognizione di legittimità.
  • Se la sentenza di merito appare aver considerato un elemento (es. recidiva), il ricorrente deve documentare un travisamento determinante o un vizio giuridico per poter ottenere l'ammissione del ricorso.
  • La qualificazione giuridica del fatto può essere censurata in Cassazione solo dimostrando specifici errori di diritto o travisamenti probatori decisivi, non con mere argomentazioni alternative.
  • Chi presenta ricorso manifestamente infondato o privo di specificità può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); occorre valutare attentamente la fondatezza della impugnazione prima di proporla.

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