Sentenza n. 594/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto Cat. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Bergamo in data 6/10/2021, notificato in data 18/10/2021, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza presentata dal -OMISSIS- e tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno; e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego era fondato sulla condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sulla pendenza di procedimenti penali per rapina, truffa e ricettazione, su ulteriori condanne per reati minori e su sanzioni per violazioni della disciplina anti Covid-19, elementi ritenuti sintomatici della pericolosità sociale. Il provvedimento aveva inoltre rilevato l'assenza della dimostrazione di un reddito minimo e di una stabile attività lavorativa regolare. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'automatismo valutativo dell'amministrazione, il difetto di motivazione e l'omessa considerazione degli elementi personali, familiari e reddituali rilevanti ai fini del rinnovo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 9 d.lgs. 286/1998, la valutazione della pericolosità sociale deve considerare la gravità e le modalità concrete dei reati, gli ulteriori precedenti, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i legami familiari e il grado di inserimento sociale. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla Questura e non si limitava a un automatismo fondato sulla sola condanna, poiché considerava anche ulteriori vicende penali successive al giudicato, ritenute sintomatiche della pericolosità sociale. È stata altresì ritenuta legittima la motivazione concernente il requisito reddituale: il rinnovo è subordinato alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e, per il permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve dimostrare un'attività lavorativa idonea a garantirgli un reddito sufficiente. Dalle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate non risultava una stabile attività lavorativa regolare almeno dall'agosto 2018, mentre il ricorrente risultava sostenuto almeno in parte dai familiari. Il TAR ha inoltre rilevato l'assenza di significativi legami affettivi ulteriori rispetto ai parenti e ha ritenuto non dimostrato un adeguato inserimento sociale. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, restando ferme quelle della fase cautelare già poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
La valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno comprende anche il profilo della pericolosità dello straniero.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per il rilascio; per il permesso per lavoro subordinato occorre dimostrare un'attività lavorativa e un reddito sufficiente al sostentamento.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il rinnovo richiede la permanenza delle condizioni che avevano consentito il rilascio del titolo.
art. 9 d.lgs. 286/1998
La valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata considerando la gravità del reato, le modalità del fatto, gli ulteriori precedenti, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i legami familiari e il grado di inserimento sociale.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Individuato nel testo quale base normativa del precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 37, comma 5, d.P.R. 394/1999
Individuato nel testo quale ulteriore base normativa del precedente titolo di soggiorno.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale non può ridursi a un automatismo fondato sulla mera esistenza di una condanna, ma deve essere condotta considerando la gravità e le concrete modalità del reato, gli ulteriori precedenti, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i legami familiari e il grado di inserimento sociale.
- È legittimo il diniego di rinnovo quando la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico seguito dall'amministrazione e valorizzi, oltre alla condanna pregressa, ulteriori vicende penali successive al giudicato ritenute sintomatiche della pericolosità sociale.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la dimostrazione della permanenza delle condizioni previste per il rilascio, inclusa un'attività lavorativa regolare e un reddito sufficiente al sostentamento dello straniero.
- L'assenza di una stabile attività lavorativa regolare, risultante dagli accertamenti presso banche dati pubbliche, e la dipendenza economica dai familiari possono concorrere a escludere la sussistenza del requisito reddituale e un adeguato inserimento sociale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →