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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15448/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per una discrepanza tra il dispositivo letto in udienza (pena: 1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 400 di multa) e la motivazione, dove era indicata una pena difforme (2 anni e euro 1000 di multa). Il motivo del ricorso verteva sulla presunta violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per incongruenza nel calcolo della pena e motivazione apparente

La decisione

La Corte ha ritenuto che la discrasia tra dispositivo e motivazione fosse evidente e rettificabile senza annullamento, applicando il principio di economia e semplificazione procedurale. Ha pertanto rettificato la motivazione della sentenza del Tribunale di Parma del 25/09/2019, disponendo che al posto di "anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa" si legga "anni uno e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa". Non sono state disposte spese a carico del ricorrente in questo grado di giudizio

Norme richiamate

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    L'articolo è invocato dalla ricorrente per censurare l'incongruenza nella determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto necessario annullare la sentenza per questo motivo, procedendo invece a rettifica della motivazione quando la discrepanza è evidente e non incide sui presupposti di fatto

  • art. 619 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 619 per sancire che i casi di rettificazione in Cassazione non sono tassativi: anche altri errori palesi nella sentenza, riconoscibili pacificamente e non comportanti la necessità di annullamento, possono essere rettificati

Massime di principio

  • Una discrepanza palese tra il dispositivo e la motivazione può essere rettificata in Cassazione senza annullamento quando è evidente che si tratta di un errore materiale o di trascrizione e non incide sui fatti ritenuti o sui diritti delle parti
  • La possibilità di rettifica non è limitata ai soli casi elencati espressamente dall'art. 619: la Corte può estendere la rettifica ad altri enunciati erronei purché la rettifica sia chiara e non richieda riesame del merito
  • Se l'errore riguarda la commisurazione della pena ma non modifica la decisione di colpevolezza né le statuizioni civili definitive, le parti lese (parte civile) non hanno sempre interesse specifico a partecipare alla controversia sul trattamento sanzionatorio in Cassazione
  • Se la discrepanza comporta invece una diversa valutazione di fatto o una modifica sostanziale della decisione, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, non la rettifica
  • In impugnazioni basate su errori formali o materiali è utile documentare chiaramente la discordanza (es. verbale d'udienza vs dispositivo scritto) per ottenere la rettifica anziché l'annullamento

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