Cassazione Penale, Sentenza n. 15448/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per una discrepanza tra il dispositivo letto in udienza (pena: 1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 400 di multa) e la motivazione, dove era indicata una pena difforme (2 anni e euro 1000 di multa). Il motivo del ricorso verteva sulla presunta violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per incongruenza nel calcolo della pena e motivazione apparente
La decisione
La Corte ha ritenuto che la discrasia tra dispositivo e motivazione fosse evidente e rettificabile senza annullamento, applicando il principio di economia e semplificazione procedurale. Ha pertanto rettificato la motivazione della sentenza del Tribunale di Parma del 25/09/2019, disponendo che al posto di "anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa" si legga "anni uno e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa". Non sono state disposte spese a carico del ricorrente in questo grado di giudizio
Norme richiamate
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
L'articolo è invocato dalla ricorrente per censurare l'incongruenza nella determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto necessario annullare la sentenza per questo motivo, procedendo invece a rettifica della motivazione quando la discrepanza è evidente e non incide sui presupposti di fatto
art. 619 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art. 619 per sancire che i casi di rettificazione in Cassazione non sono tassativi: anche altri errori palesi nella sentenza, riconoscibili pacificamente e non comportanti la necessità di annullamento, possono essere rettificati
Massime di principio
- Una discrepanza palese tra il dispositivo e la motivazione può essere rettificata in Cassazione senza annullamento quando è evidente che si tratta di un errore materiale o di trascrizione e non incide sui fatti ritenuti o sui diritti delle parti
- La possibilità di rettifica non è limitata ai soli casi elencati espressamente dall'art. 619: la Corte può estendere la rettifica ad altri enunciati erronei purché la rettifica sia chiara e non richieda riesame del merito
- Se l'errore riguarda la commisurazione della pena ma non modifica la decisione di colpevolezza né le statuizioni civili definitive, le parti lese (parte civile) non hanno sempre interesse specifico a partecipare alla controversia sul trattamento sanzionatorio in Cassazione
- Se la discrepanza comporta invece una diversa valutazione di fatto o una modifica sostanziale della decisione, il rimedio corretto è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, non la rettifica
- In impugnazioni basate su errori formali o materiali è utile documentare chiaramente la discordanza (es. verbale d'udienza vs dispositivo scritto) per ottenere la rettifica anziché l'annullamento
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