Sentenza del 02/02/2021 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notificazione mediante consegna tramite il servizio postale ordinario - Consegna del plico al domicilio del destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad uno dei soggetti legittimati ex art. 39 d.P.R. 29.09. 1973, n.602 - Necessità di apposizione della firma del ricevente sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente - Comunicazione dell'avvenuta notifica tramite raccomandata - Non necessita - Nullità della cartella - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento per nullità della notifica, sostenendo che la consegna mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale ordinario non fosse valida se non risultava apposta la firma del ricevente anche sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento; chiedeva inoltre che l'agente della riscossione informasse il contribuente mediante un'ulteriore raccomandata.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima la notifica eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al domicilio ad uno dei soggetti legittimati dall'art. 39 del d.P.R. n.602/1973. Ha affermato che è sufficiente la sottoscrizione del ricevente sull'avviso di ricevimento (A/R) e sul registro di consegna della corrispondenza; non è richiesta una ulteriore comunicazione mediante un'altra raccomandata da parte dell'agente della riscossione. Di conseguenza la cartella non è nulla per le ragioni prospettate dal ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 26
Disciplina la notifica degli atti tributari mediante servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte interpreta tale norma nel senso che la sottoscrizione del destinatario sull'avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente della consegna.
d.P.R. 29.09.1973, n. 602, art. 39
Indica i soggetti legittimati a ricevere notifiche presso il domicilio del destinatario. La Corte riconosce che la consegna ad uno di tali soggetti è valida per la notifica della cartella.
Cass. civ., sent. n. 11708/2011
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento è idonea a comprovare la notifica tramite raccomandata.
Cass. civ., sent. n. 14327/2009
Giurisprudenza richiamata in tema di validità delle notifiche eseguite tramite servizio postale presso soggetti legittimati.
Cass. civ., sent. n. 14196/2014
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui non è richiesta una comunicazione aggiuntiva dell'agente della riscossione oltre alla notifica tramite raccomandata con A/R.
Massime di principio
- La notifica di cartelle di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida se il destinatario o un soggetto legittimato ai sensi dell'art.39 DPR 602/1973 appone la firma sull'A/R; la firma sul registro di consegna della corrispondenza costituisce prova ulteriore ma non una condizione autonoma che, se mancante, annulli la notifica.
- La consegna al domicilio ad uno dei soggetti legittimati dall'art.39 è idonea a perfezionare la notifica nei confronti del contribuente; non è necessario che l'agente di riscossione invii una ulteriore raccomandata informativa al contribuente.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre provare l'inefficacia della consegna (es. consegna a persona non legittimata, falsità della firma sull'A/R o assenza totale di prova di avvenuta ricezione), non basta la mera asserzione di irregolarità formali quando gli elementi probatori (A/R, registro di consegna) attestano il ricevimento.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza e il contenuto dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna, raccogliere prove contrarie se si ritiene che la consegna sia stata irregolare e proporre impugnazione nei termini per evitare decadenze procedurali.
- La giurisprudenza consolidata consente di considerare sufficiente la documentazione postale (A/R, registri) per la validità della notifica: quindi chi riceve una cartella deve controllare e, se necessario, tempestivamente eccepire specifiche nullità dimostrabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Treviso
- Sentenza · 2 feb 2021Sentenza del 02/02/2021 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →