Sentenza del 23/05/2019 n. 3177 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IRAP - OPERAZIONE COMMERICIALE INTERCORSA CON STATI A FISCALITA' PRIVILEGIATA - PRESUNZIONE DI INDEDUCIBILITA' - PROVA CONTRARIA - NECESSITA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 110, comma 10, del d.P.R. n. 917/1986, che prevedeva una presunzione di indeducibilità per i componenti negativi derivanti da operazioni commerciali intercorse con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente sosteneva, o avrebbe dovuto dimostrare, la possibilità di superare tale presunzione. A tal fine era necessaria la prova alternativa dell'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte del fornitore estero oppure dell'esistenza di un concreto interesse economico del contribuente per ciascuna operazione.
La decisione
La presunzione di indeducibilità non può essere superata mediante mere affermazioni generiche o con la sola dimostrazione dell'effettività formale delle operazioni. Il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata, riferita ai singoli rapporti commerciali, dell'attività economica effettiva del fornitore estero oppure dell'effettivo interesse economico dell'operazione. In mancanza di tale prova, i costi restano indeducibili ai fini fiscali.
Norme richiamate
Art. 110, comma 10, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Presunzione di indeducibilità dei componenti negativi relativi a operazioni intercorse con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
La norma pone a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione dimostrando, alternativamente, l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte del fornitore estero oppure l'esistenza di un effettivo interesse economico per ciascuna operazione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale introduce una presunzione di indeducibilità per operazioni con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata per ottenere la deduzione.
- La prova deve riguardare le singole operazioni e non può limitarsi all'esistenza dei contratti, delle fatture o dei pagamenti.
- È opportuno documentare sia l'effettiva struttura e operatività del fornitore estero, sia le ragioni economiche specifiche che hanno reso conveniente o necessario il ricorso a quel fornitore.
- In assenza di una dimostrazione puntuale dell'attività economica effettiva o dell'interesse economico dell'operazione, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare la deduzione dei costi.
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