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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento - della nota del Comune di Lipari, prot. n.-OMISSIS-dell’11.07.2022, successivamente notificata, a firma del geom.-OMISSIS- e del dirigente arch. -OMISSIS-, con la quale, esitando il procedimento intrapreso in autotutela, l’’amministrazione resistente “ha revocato in autotutela le seguenti procedure edilizie: - richiesta di concessione edilizia, oggi permesso di costruire, per Progetto di 1a Variante per la ristrutturazione e l’ampliamento a P.T. e 1° piano di un fabbricato per civile abitazione in via-OMISSIS-e seguenti, (ex-OMISSIS-) sezione Lipari, successiva comunicazione di inizio lavori prot. n°-OMISSIS-del 03.03.2015 con perizia giurata art. 2 comma 7 L.R. 17/94, ulteriore richiesta di concessione edilizia di 2a Variante, prot.-OMISSIS-”; - di ogni atto presupposto e connesso compresi, occorrendo, la comunicazione dell’’esito istruttorio del prot. n.-OMISSIS- febbraio 2022 e la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e revoca in autotutela prot. n.-OMISSIS-maggio 2022; - di tutti gli atti consequenziali e comunque esecutivi.

Giustizia amministrativa202201661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca in autotutela delle procedure e dei titoli edilizi relativi alla ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale, comprese una comunicazione di inizio lavori e una richiesta di variante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato un’istanza edilizia per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale, producendo i chiarimenti e le integrazioni richiesti dal Comune. L’amministrazione aveva successivamente accertato l’ammissibilità dell’intervento e si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2 della l.r. Sicilia n. 17/1994; i lavori erano stati iniziati mediante comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, della medesima legge. Dopo circa sei anni, il Comune aveva avviato un procedimento di autotutela e, con il provvedimento impugnato, aveva revocato le procedure edilizie richiamando: la mancanza del nulla osta relativo alla tutela ambientale connessa alla fascia di influenza dei siti Natura 2000; il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati previste dal d.m. n. 1444/1968; la tardività dell’autorizzazione sismica rispetto alla comunicazione di fine lavori e la sospensione delle procedure precedentemente seguite dal Genio Civile; l’omesso deposito di integrazioni documentali; l’assenza di una procedura di assentimento per la richiesta di concessione edilizia di seconda variante. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato, il difetto di un interesse pubblico concreto, attuale e specifico idoneo a giustificare l’autotutela dopo il consolidamento del titolo per silentium, nonché l’erroneità delle singole ragioni poste a fondamento del provvedimento. In particolare, ha contestato la violazione delle distanze, rilevando che la parte nord dell’edificio indicata dal Comune era costituita da un porticato aperto su tre lati, non assimilabile a una parete finestrata senza una specifica verifica della sua volumetricità, e che rispetto agli altri confini erano rispettate le distanze applicabili. Ha inoltre dedotto che le carenze documentali erano state superate dall’istruttoria e che l’autorizzazione sismica era stata comunque successivamente rilasciata, nonché che la seconda variante riguardava modifiche non essenziali, per le quali non occorreva un ulteriore titolo edilizio, ovvero che anche per essa si era formato il silenzio-assenso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha preliminarmente riconosciuto che il primo titolo edilizio si era formato tacitamente ai sensi dell’art. 2 della l.r. Sicilia n. 17/1994 e che i lavori erano stati iniziati mediante la comunicazione prevista dal comma 7. Una volta consolidato il titolo, l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di un interesse pubblico concreto, attuale e specifico al ripristino della legalità, prevalente sugli interessi del destinatario e sulle posizioni giuridiche nel frattempo acquisite. L’interesse all’annullamento poteva ritenersi in re ipsa soltanto in presenza di una reale violazione delle distanze tra fabbricati. Tuttavia, il Comune aveva confermato la corrispondenza tra il manufatto realizzato e quello progettato, escludendo una falsa rappresentazione della realtà, e non aveva dimostrato la violazione contestata. Il ricorrente aveva fornito una ricostruzione dettagliata: il manufatto posto a nord era un porticato aperto su tre lati, rispetto al quale il Comune non aveva spiegato l’idoneità a costituire volume ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968; per gli altri confini erano state dedotte e documentate distanze conformi. La mancata ottemperanza del Comune alle ordinanze istruttorie è stata valutata come argomento di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a., idoneo a confermare la prospettazione del ricorrente. Le ulteriori ragioni non sono state ritenute sufficienti a fondare un interesse pubblico in re ipsa: le carenze relative al nulla osta e alla documentazione costituivano profili preliminari o di completezza già smentiti dalla stessa amministrazione nella fase istruttoria; l’autorizzazione sismica era stata successivamente rilasciata dal Genio Civile, con conseguente esclusione dell’attualità di un rischio per la pubblica incolumità; quanto alla seconda variante, il provvedimento non chiariva se si trattasse di variazioni essenziali o di modifiche minime assentibili tramite SCIA o CILA, né confutava l’allegazione del ricorrente circa la formazione del silenzio-assenso. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, contributo unificato ove versato e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17

    La disposizione consente la formazione tacita del titolo edilizio; nel caso concreto il TAR ha ritenuto formato per silentium il primo titolo edilizio.

  • art. 2, comma 7, l.r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17

    È stata utilizzata per qualificare la comunicazione di inizio lavori effettuata dal ricorrente dopo la formazione tacita del titolo.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La disciplina delle distanze tra pareti finestrate non è stata ritenuta applicabile automaticamente a un porticato aperto su tre lati, in assenza di una specifica motivazione sulla sua idoneità a costituire volume.

  • art. 873 c.c.

    È stato richiamato con riferimento alle distanze dai confini prospettate dal ricorrente.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza dell’amministrazione alle ordinanze istruttorie è stata valutata come argomento di prova a conferma della ricostruzione offerta dal ricorrente.

  • art. 94 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato nel provvedimento comunale in relazione alla disciplina dell’autorizzazione sismica, ma il TAR ha ritenuto che il successivo rilascio dell’autorizzazione escludesse l’attualità del rischio per la pubblica incolumità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito, insieme all’art. 10 del regolamento europeo, la base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio si è formato tacitamente e si è consolidato, l’esercizio dell’autotutela richiede l’esplicitazione di un interesse pubblico concreto, attuale e specifico al ripristino della legalità, comparato con gli interessi del destinatario e con la posizione giuridica da questi acquisita; tale interesse non può essere desunto genericamente dalla mera riconsiderazione della pratica edilizia a distanza di tempo.
  • In materia edilizia, l’interesse pubblico all’annullamento può ritenersi in re ipsa in presenza di una effettiva violazione delle distanze tra fabbricati; tuttavia, tale presupposto deve essere concretamente accertato e motivato dall’amministrazione, soprattutto quando il titolo e l’opera realizzata corrispondono al progetto assentito e non vi è falsa rappresentazione della realtà.
  • La disciplina delle distanze tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non può essere applicata a un porticato aperto su tre lati senza che l’amministrazione verifichi e motivi la sua eventuale idoneità a costituire volume secondo la disciplina edilizia applicabile.
  • Le carenze documentali, la mancanza di pareri preliminari e l’autorizzazione sismica tardivamente intervenuta non fondano automaticamente l’interesse pubblico all’annullamento quando tali profili siano stati superati dall’istruttoria o dall’acquisizione successiva dell’autorizzazione e non sussista più un rischio attuale per la pubblica incolumità.
  • Quando l’amministrazione non ottempera alle richieste istruttorie del giudice, la mancata produzione documentale può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., anche a conferma della ricostruzione fattuale offerta dal privato.
  • Un provvedimento di autotutela che contesti l’assenza di un titolo per una variante edilizia deve chiarire se le modifiche siano essenziali o non essenziali e confrontarsi con l’eventuale formazione del silenzio-assenso o con l’assentibilità mediante SCIA o CILA; l’omessa qualificazione della variante rende insufficiente la motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiAutotutelaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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