Cassazione Civile, Ordinanza n. 39285/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, per maggiore Irpef sull’assunto che utili extracontabili conseguiti dalla società fossero stati distribuiti pro quota ai soci. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo carente di motivazione l’avviso notificato al socio perché fondato su un precedente avviso societario che, secondo la CTR, non risultava validamente notificato. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 5 TUIR, sostenendo che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci opera anche se l’accertamento societario sia viziato sotto il profilo della notifica, poiché l’accertamento nei confronti del socio è autonomo e il vizio formale dell’atto presupposto non impedisce la pretesa verso il socio. Il contribuente resiste eccependo anche l’inammissibilità per novità della questione e insistendo sulla mancata validità dell’accertamento societario per difetto di notifica.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Richiama il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società è presupposto fattuale dell’accertamento presuntivo in capo al socio, ma l’eventuale vizio di notifica dell’atto societario non esclude l’accertamento del socio, che è autonomo. La CTR ha quindi errato nel limitarsi al solo profilo formale della notifica dell’avviso societario, senza verificare nel merito la pretesa fiscale e l’eventuale distribuzione degli utili o la loro stessa formazione. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando tali principi e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dall’Amministrazione a fondamento dell’accertamento induttivo del maggior reddito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di motivazione dell’avviso di accertamento; la motivazione può essere soddisfatta anche per relationem all’accertamento societario.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della legittimità dell’imposizione commisurata alla capacità contributiva.
art. 5 t.u.i.r.
Richiamato nel ricorso in relazione all’imputazione del reddito e al regime dei soci.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo motivazionale degli atti tributari è ritenuto soddisfatto mediante rinvio per relationem all’avviso riguardante la società.
art. 2261 c.c.
Citado per affermare il potere del socio di consultare la documentazione sociale e conoscere l’accertamento presupposto.
art. 2476 c.c.
Richiamato, per identità di ratio, a fondamento della conoscibilità da parte del socio della documentazione societaria.
art. 295 c.p.c.
Richiamato in tema di sospensione necessaria quando l’accertamento societario sia effettivamente pregiudicante e ancora sub iudice.
art. 383, comma 1, c.p.c.
Norma che fonda la cassazione con rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del contribuente.
- L’accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello emesso nei confronti della società: il vizio di notifica dell’atto societario non elimina di per sé la pretesa verso il socio.
- Per escludere la presunzione di distribuzione degli utili occulti non basta allegare genericamente l’inesistenza o l’invalidità formale dell’accertamento societario; occorre contestare il fatto costitutivo sostanziale, cioè il conseguimento degli utili da parte della società, o provare che non furono distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso notificato al socio può essere soddisfatto mediante rinvio per relationem all’avviso emesso nei confronti della società, purché il socio possa conoscere l’atto presupposto e i suoi documenti giustificativi.
- Il giudice di merito, investito dell’impugnazione dell’avviso al socio, non può arrestarsi a un vizio formale dell’atto societario, ma deve verificare la fondatezza nel merito della pretesa fiscale nei confronti del socio.
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