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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24722/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale custodiale applicata a un indagato per omicidio in concorso. Il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato la custodia in carcere, respingendo l'eccezione difensiva di inefficacia della misura per la mancata trasmissione al riesame, da parte del pubblico ministero, dell'annotazione di polizia giudiziaria contenente dichiarazioni spontanee rese dall'indagato al momento dell'esecuzione della misura e della relativa registrazione integrale. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., sostenendo che tali dichiarazioni costituissero elementi sopravvenuti favorevoli, rilevanti sia per i gravi indizi di colpevolezza sia per le esigenze cautelari, in particolare quanto alla proporzionalità della misura. Ha inoltre sostenuto che la mancata trasmissione della registrazione integrale aggravasse l'inosservanza processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, quanto al profilo della registrazione integrale, anche inammissibile per difetto di specificità. Ha affermato che l'onere di dimostrare la favorevolezza dell'atto sopravvenuto non trasmesso grava sulla difesa; nel caso concreto, le dichiarazioni spontanee non risultavano idonee a vanificare o attenuare gli indizi di colpevolezza, perché i contenuti asseritamente favorevoli erano generici e comunque sostanzialmente ripetuti nell'interrogatorio di garanzia. Inoltre, la censura sulle esigenze cautelari era assertiva e priva di un confronto specifico con la motivazione dell'ordinanza. Quanto alla registrazione, la Corte ha rilevato che il pubblico ministero aveva dichiarato in udienza di non averne la disponibilità nei tempi utili per la trasmissione degli atti, circostanza non specificamente contrastata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per l'omicidio contestato

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice dell'omicidio volontario contestato

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    "gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater"

    l'obbligo di trasmissione riguarda gli elementi sopravvenuti effettivamente favorevoli e disponibili al pubblico ministero in tempo utile; la difesa che eccepisce la perdita di efficacia deve dimostrare la favorevolezza dell'atto omesso

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    richiamato nel contenuto dell'obbligo di trasmissione degli atti cautelari

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    richiamato per le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini da trasmettere al riesame

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • In tema di riesame delle misure cautelari, la perdita di efficacia per omessa trasmissione di atti sopravvenuti favorevoli non opera automaticamente: la difesa deve allegare e dimostrare che l'atto non trasmesso contenga effettivi elementi di favore idonei a incidere sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari.
  • Per 'elementi sopravvenuti a favore' devono intendersi dati fattuali oggettivi idonei a contrastare concretamente gli indizi di colpevolezza o ad attenuare le esigenze cautelari poste a base della misura.
  • Non è sufficiente una deduzione generica della possibile utilità di dichiarazioni o annotazioni non trasmesse: occorre indicare specificamente quale contenuto favorevole vi sia e in che modo esso sia capace di incidere sulla tenuta della misura.
  • La censura sulla proporzionalità della misura cautelare deve confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con il concreto contenuto dell'atto asseritamente omesso; in difetto, la doglianza resta assertiva.
  • L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda gli elementi favorevoli entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile rispetto alla proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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