Sentenza n. 3338/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025 emessa dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 17 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione di salute della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata. ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell’Allegato 3 (punti 9–12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell’Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento in entrata per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui l'Università resistente aveva respinto la sua istanza di trasferimento per gravi motivi di salute. Ha dedotto l'incompetenza del dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Rettore ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938; la contraddittorietà e lo sviamento dell'azione amministrativa; il difetto di motivazione; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre chiesto, anche previa rimessione alla Corte costituzionale o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, di verificare la legittimità delle disposizioni sull'accesso programmato ai corsi di Medicina nella parte in cui non prevedono una possibilità straordinaria e soprannumeraria di trasferimento per gravi motivi di salute o familiari.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l'iscrizione o il trasferimento ad anni successivi al primo nei corsi di Medicina deve avvenire nell'ambito di una procedura comparativa aperta agli interessati, sulla base dei posti disponibili annualmente determinati dall'ateneo e di criteri predeterminati. La disponibilità di posti al primo anno non determina automaticamente la disponibilità negli anni successivi; la graduatoria nazionale non rileva per i trasferimenti ad anni successivi, che restano subordinati alla programmazione dei posti dell'università ricevente. L'art. 9 r.d. n. 1269/1938, pur formalmente vigente, deve essere interpretato in modo evolutivo e coordinato con la disciplina sopravvenuta dell'accesso programmato, sicché non fonda un diritto al trasferimento straordinario in deroga ai limiti di programmazione. Il motivo di incompetenza è stato respinto: la decisione su un'istanza di trasferimento costituisce attività gestionale, spettante ai dirigenti amministrativi, mentre al Rettore competono funzioni di indirizzo e coordinamento. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Non sono stati ravvisati i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale o per disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
La disposizione, riferita ai trasferimenti universitari per gravi motivi, deve essere interpretata in chiave evolutiva e coordinata con la disciplina sopravvenuta dell'accesso programmato ai corsi di Medicina; non attribuisce un diritto al trasferimento straordinario in soprannumero al di fuori dei posti disponibili e delle procedure comparative.
art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 264/1999
La disciplina dell'accesso programmato concorre a fondare il limite numerico e organizzativo degli accessi ai corsi di Medicina.
art. 4, comma 1, l. n. 264/1999
La disposizione è richiamata nel quadro della normativa sull'accesso programmato, ritenuta non incompatibile con l'assenza di una deroga straordinaria per trasferimenti dovuti a gravi motivi.
art. 2, comma 1, lett. o), l. n. 240/2010
la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
La gestione amministrativa delle istanze di trasferimento rientra nella sfera dirigenziale e non nelle funzioni di indirizzo del Rettore.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 33 Cost.
L'autonomia universitaria deve essere coordinata con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione amministrativa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare è stata definita mediante fissazione dell'udienza pubblica per la decisione sul merito.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato precedenti conformi mediante motivazione semplificata per relationem.
art. 88 c.p.a.
Il giudice ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi, anche per relationem, a sostegno della motivazione.
art. 267 TFUE
Non sono stati ravvisati i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nei corsi universitari a numero programmato, il trasferimento o l'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato alla disponibilità di posti determinata annualmente dall'ateneo ricevente e deve essere gestito, di regola, mediante una procedura comparativa aperta agli interessati, sulla base di criteri predeterminati.
- La disponibilità di posti al primo anno non implica automaticamente la disponibilità di posti negli anni successivi; le due disponibilità sono autonome e la graduatoria nazionale di accesso non fonda, di per sé, la pretesa al trasferimento ad anni successivi.
- L'art. 9 r.d. n. 1269/1938, in materia di trasferimenti per gravi motivi, deve essere interpretato in modo sistematico ed evolutivo alla luce della successiva disciplina dell'accesso programmato: la sua perdurante vigenza non consente di eludere i limiti numerici e organizzativi posti dalla programmazione nazionale e dagli atti ministeriali attuativi.
- Nel sistema universitario, la decisione sulle istanze individuali di trasferimento costituisce attività di gestione amministrativa e spetta ai dirigenti, mentre al Rettore competono funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento; il riferimento storico al Rettore contenuto nella normativa previgente non attribuisce oggi una competenza gestionale esclusiva.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non conduce all'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che, per la natura vincolata o comunque necessitata della decisione, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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