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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39230/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di restituzione della ditta e dei beni sequestrati con decreto di sequestro preventivo (3/5/2023) disposto in relazione alle indagini sul padre, Pezzi Erminio, indagato per reati di droga (art. 73 DPR 309/90) e per partecipazione/organizzazione in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente contestava la motivazione insufficiente relativa al periculum in mora e sosteneva la riconducibilità ai suoi legittimi redditi dei beni acquisiti (tra cui un risarcimento di 300.000 euro del 2014), lamentando inoltre omissione del Tribunale nel valutare detta documentazione e la mancata considerazione dell'ipotesi di intestazione fittizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla mancanza di periculum in mora fossero già state esaminate nei precedenti gradi (Tribunale del riesame e Cassazione) e che, nella presente sede e nella verifica dell'appello ex art. 310 c.p.p., non fosse possibile riaprire integralmente quella questione. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale della cautela avesse valutato analiticamente la documentazione portata dal ricorrente e avesse motivato le ragioni per non ritenere adeguatamente dimostrata l'origine lecita dei cespiti (mancanza di bonifici probatori, insufficienza delle allegazioni sui libretti, incongruità fra redditi dichiarati e spese/impieghi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo sentenza Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il sequestro preventivo e per la valutazione delle istanze di dissequestro/restaurazione; la Corte riconosce che il Tribunale ha motivato la sussistenza del periculum in mora ai sensi dell'articolo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato quale riferimento sostanziale per l'ablazione in materia di delitti transnazionali/organizzati e per il criterio di confisca per sproporzione tra redditi e patrimonio.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti: il sequestro è connesso alle indagini che vedono indagato il padre del ricorrente per il reato previsto da tale articolo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla rilevanza dell'appartenenza/organizzazione mafiosa del soggetto facente parte del nucleo familiare (il padre), elemento che ha inciso nella valutazione del periculum in mora e dell'intestazione fittizia.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto però che le questioni di motivazione sollevate fossero già state oggetto di precedenti decisioni e non riutilizzabili in questa sede.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa all'appello alla Corte di riesame contro provvedimenti cautelari; la Corte ha limitato il controllo alla risposta fornita dal Collegio della cautela all'appello ex art. 310 e ha escluso una rinnovazione completa della materia.

  • art. 12-sexies d.P.R. 306/91

    Richiamato nel decreto genetico come contenuto astratto per la motivazione sulla pericolosità dei beni; la difesa ha criticato il riferimento, ma la Corte non ha ritenuto che ciò bastasse ad annullare il provvedimento.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati o quando si ravvisino ragioni di colpa nell'uso della tutela giudiziaria; da ciò è derivata la comminazione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il terzo intestatario che invoca intestazione fittizia deve produrre prove concrete e tracciabili dell'origine lecita dei fondi (bonifici, documentazione bancaria, atti formali), non solo corrispondenza tra avvocati o allegazioni generiche.
  • La valutazione del periculum in mora può fondarsi sulla natura e rilevanza economica del compendio aziendale e sul rischio concreto di dissipazione o alienazione dei beni; ciò può giustificare il mantenimento del sequestro anche se il bene è formalmente intestato a un terzo familiare.
  • Non è ammesso riproporre nelle medesime sedi processuali censure già esaminate: questioni già decise nei precedenti gradi o dalla Corte di Cassazione possono essere inammissibili se riproposte senza nuovi elementi rilevanti.
  • In sede cautelare il giudice deve dare conto analitico delle ragioni che motivano la misura e della valutazione dei documenti prodotti; tuttavia, la mera produzione di documenti non provanti l'origine dei fondi non è sufficiente a ottenere la restituzione.
  • Quando il ricorso appare manifestamente infondato o vi è colpa nella scelta del mezzo impugnatorio, il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità e disporre sanzioni pecuniarie, richiamando principi consolidati (es. Corte cost. n. 186/2000).

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